GTIN
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/994 DELLA COMMISSIONE
“La Commissione può offrire ai fornitori la possibilità di fornire volontariamente valori per i seguenti parametri, se non già inclusi nel regolamento delegato specifico relativo al gruppo di prodotti a norma del regolamento (UE) 2017/1369 o del regolamento (UE) 2020/740.
(a) il GTIN, se applicabile;”
Il sistema ha finora accettato un elenco di “Altri identificatori di modello” in cui il fornitore poteva dichiarare i codici GTIN EAN-13, EAN-14, ecc. Questo è stato modificato, e EPREL consente ora di inserire un solo valore per GTIN. Questa modifica viene eseguita nell’interfaccia utente eS2S/Carica file nella versione del 22 aprile 2025.
Gli “Altri identificatori di modello” esistenti verranno migrati in questo nuovo campo; per i modelli con uno solo che verrà copiato nel nuovo campo, per i modelli con più di uno verrà preso il primo corrispondente alle seguenti tipologie: EAN-14, EAN-13, JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-Velocity; quelli di tipo “Altro” saranno scartati. I fornitori saranno informati quando la migrazione sarà effettuata, nel caso in cui vogliano modificare il valore selezionato.
Il GTIN sarà ricercabile nel sito pubblico in una versione del sito pubblico da giugno.
Il modello di scambio può essere trovato qui.
Infine, ricordiamo che il GTIN è così definito nello stesso regolamento sopracitato:
- «GTIN» o «Global Trade Item Number», identificativo unico riconosciuto a livello internazionale assegnato dall’ente internazionale GS1, usato per designare gli articoli di natura commerciale e facilitarne l’accurata identificazione. I GTIN possono essere inseriti in un’etichetta con codice a barre, apposta sui prodotti o sull’imballaggio, o in un’etichetta di identificazione a radiofrequenza (RFID);
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti: tecnico@assil.it