Dalle FAQ del 25 luglio 2025 emanate da INL, provengono risposte chiarificatrici di certo rilievo, talune delle quali in relazione all’obbligo posto in capo ad imprese, non necessariamente edili, e lavoratori autonomi che si trovino fisicamente nel cantiere, pur mobile. Circa la responsabilità di verifica del possesso del titolo abilitante – patente a crediti; documento equivalente o attestazione SOA delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche per il subappalto – INL conferma quest’unico obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, precisando che la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.
Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che stabilisce che la responsabilità penale è dei soggetti (il legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.
Ancora, il quesito 35 riferisce di imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, per le quali viene chiesto quali siano, ai fini del rilascio della patente, i documenti corrispondenti ai requisiti necessari. INL rappresenta che tali imprese possono, tramite il portale dell’Ispettorato, presentare la richiesta autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:
- iscrizione CCIA: in un registro, cioè, delle imprese nel proprio Stato membro, se in esso previsto;
- DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro.
Poiché anche alle imprese e ai lavoratori autonomi dell’Unione europea che operano in Italia si applica la nostra normativa (D. Lgs. n. 81/2008), dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo citato, con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi; possesso del DVR; designazione RSPP).
Operare fisicamente nel cantiere impone il possesso della patente
In altra risposta, INL richiama un documento di prassi nel quale viene sottolineato che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; quindi, l’azienda committente che debba fare accedere al cantiere, per la costruzione di uno stabilimento, proprio personale dipendente addetto alla manutenzione per attività operative sugli impianti tecnologici, dev’essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere temporaneo o mobile.
Si rappresenta che non sono tenuti al possesso della patente coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Conseguentemente, la società riconducibile alla Partita Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Viceversa, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo; come non lo hanno coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. E non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuino lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere (Allegato al D. Lgs. n. 81/2008).
Redazione redigo.info