Con la Circolare direttoriale del 29 luglio 2025 il MIMIT fornisce indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start-up innovativa.
Ricordiamo che tra le principali novità normative riguardanti le start-up innovative c’è la legge n. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, che al Capo III “Disposizioni in materia di startup e di attività d’impresa” ha introdotto rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento per le imprese innovative italiane, intervenendo, in primo luogo, sull’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 (c.d. Startup Act) che reca, fra gli altri, la definizione di start-up innovativa.
Le novità della circolare
E proprio considerata la consistenza delle novità introdotte dalla Legge n. 193/2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione della presente Circolare per chiarire diversi aspetti della disciplina, tra cui:
- nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative;
- permanenza nella sezione speciale del RI oltre il terzo anno;
- permanenza nella sezione speciale del RI oltre il quinto anno;
- casistiche e tempistiche per la conferma dei requisiti.
Casistiche e tempistiche per la conferma dei requisiti
In base alla data di iscrizione della società nella sezione speciale, si possono individuare due casistiche principali:
- nuove iscrizioni a partire dal 18 dicembre 2024;
- imprese già iscritte al 18 dicembre 2024.
Nuove iscrizioni
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, l’eventuale conferma dei requisiti, necessaria ai fini dell’estensione della permanenza oltre i tre anni iniziali, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio. Qualora non si provveda alla presentazione della dichiarazione di conferma, la start-up viene cancellata per decorrenza del termine.
Le imprese che si iscrivono per la prima volta alla sezione speciale dopo 2 o più anni dal momento della costituzione societaria, decadono dallo status di start-up innovativa allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione.
Imprese già iscritte
Le imprese già iscritte al 18 dicembre 2024, invece, hanno diritto di permanere nella sezione speciale del RI oltre il terzo anno dall’iscrizione a condizione che il raggiungimento dei requisiti avvenga:
- in caso di imprese iscritte nella sezione speciale del RI da meno di diciotto mesi: entro sei mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione. La conferma deve essere presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 3 anni e mezzo dall’iscrizione. Se la dichiarazione di conferma non viene presentata entro lo scadere dei 3 anni e mezzo dall’iscrizione, l’impresa decade dallo status di start-up innovativa;
- in caso di imprese iscritte nella sezione speciale del RI da oltre diciotto mesi: entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione. La conferma deve essere presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 4 anni dall’iscrizione. Se la dichiarazione di conferma non viene presentata entro lo scadere dei 4 anni dall’iscrizione (se questa scadenza è precedente a quella dei 60 mesi dalla costituzione), l’impresa decade dallo status di start-up innovativa. Se la dichiarazione non viene presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione (se questa scadenza è precedente a quella dei 4 anni dall’iscrizione), l’impresa decade dallo status.
I termini di 12 mesi e 6 mesi rispetto all’iscrizione in sezione speciale sono da considerarsi perentori e, pertanto, non sono ammesse domande oltre tali termini indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio del terzo anno.
Qualora la start-up non provveda ad inoltrare la dichiarazione per la permanenza entro tale termine, le Camere sono tenute ad avviare il procedimento di cancellazione per decorrenza del termine.
Redazione redigo.info