Con la risposta a interpello n. 215 pubblicata il 20.8.2025, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato la rilevanza ai fini IVA delle somme erogate, a titolo di integrazione del prezzo, nell’ambito di un contratto di appalto.
Dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere deriva la determinazione del loro corretto trattamento fiscale.
In particolare, ai fini IVA, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano:
– il corrispettivo per una prestazione ricevuta, ovvero
– il risarcimento per inadempimento o irregolarità in obblighi contrattuali.
Vediamoli in paragrafi distinti.
Rilevanza IVA del corrispettivo per prestazioni rese
Nel primo caso, sono prestazioni di servizi imponibili quelle “verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte”. Agli effetti dell’IVA, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Restano escluse dal computo della base imponibile ”le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Rilevanza IVA di somme dovute a titolo risarcitorio
Ai fini dell’assoggettamento ad IVA, devono essere riscontrate prestazioni caratterizzate dal nesso di reciprocità o sinallagma. Le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta.
Presupposto stringente è ”l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali ”. Per di più, ”le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo risarcitoria. Conseguentemente, dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo ”.
Pertanto, in linea generale i risarcimenti, le penali e gli indennizzi hanno la funzione di lasciare indenne chi ha subìto un danno, un ritardo o una perdita.
Il caso in esame
Opposta è l’ipotesi di un eventuale maggior compenso derivante dall’introito di somme che superano il corrispettivo stabilito originariamente.
Per quanto attiene al caso in esame, le somme dovute a titolo di ”penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi” contrattuali costituiscono un’operazione fuori campo IVA, ma occorre valorizzare la circostanza che la somma di denaro che la società Istante deve, sia determinata in funzione di ritardo da essa subìto nell’ambito di un contratto di appalto in essere. In particolare, la somma per i maggiori oneri che l’altra società è tenuta ad erogare all’Istante in virtù dei ritardi causati è circoscritta nell’ambito del contratto di appalto, il quale, in base a quanto rappresentato nell’istanza, è giunto comunque a termine con la costruzione di un edificio per l’appaltante. Ciò induce a ritenere che tale somma rappresenti un’integrazione del corrispettivo della prestazione comunque fornita, piuttosto che una penale.
Detto in altre parole, la natura sinallagmatica e non indennitaria della somma disposta dal Giudice adito in occasione del contenzione, appare confermata dalla circostanza che – nonostante il ritardo subìto dall’Istante – l’altra società può comunque godere del nuovo edificio.
In conclusione, l’interpretazione agenziale è che la somma da corrispondere all’Istante contribuente in relazione ai ”maggiori oneri diretti e indiretti” subìti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA, a fronte dell’esecuzione di una prestazione rappresentata dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso, anche se ”eccedente” rispetto al pattuito in origine.
Redazione redigo.info