Prima casa e Superbonus: cosa sapere sul trasferimento della residenza - redigo.info

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 230 del 3 settembre 2025, ha precisato che chi acquista una prima casa oggetto di interventi agevolati dal Superbonus deve trasferire la residenza entro 30 mesi. Questo termine non parte dalla data di acquisto, ma decorre dal termine della sospensione prevista dall’art. 24 del D.L. n. 23/2020, prorogata più volte nel tempo.

Per ottenere i benefici fiscali “prima casa”, il contribuente deve rispettare quanto stabilito dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dalla Nota II-bis. Quest’ultima richiede, tra le condizioni, che l’acquirente trasferisca la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’atto. Tuttavia, l’art. 119, comma 10-ter, del D.L. n. 34/2020 (introdotto dal D.L. n. 77/2021) ha esteso il termine a 30 mesi per gli immobili sottoposti a interventi Superbonus.

Durante la pandemia, il legislatore ha sospeso i termini legati ai benefici prima casa. Inizialmente, l’art. 24 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Successive proroghe, contenute nei D.L. n. 183/2020, n. 228/2021 e n. 198/2022, hanno esteso la sospensione fino al 30 ottobre 2023.

Le circolari n. 9/E del 2020 e n. 8/E del 2022 hanno chiarito che la sospensione coinvolge anche:

  • il termine per il trasferimento della residenza entro 18 mesi;
  • l’anno a disposizione per acquistare una nuova abitazione dopo la vendita dell’immobile agevolato;
  • l’anno utile per vendere la vecchia casa dopo l’acquisto della nuova;
  • il termine per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto.

Poiché il comma 10-ter richiama espressamente la Nota II-bis, l’Agenzia ritiene che anche i 30 mesi per il cambio di residenza rientrino nella sospensione prevista dall’art. 24 del D.L. n. 23/2020.

Redazione redigo.info

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