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Un’ordinanza che lascia il segno quella della Corte di Cassazione n. 24446 del 3 settembre 2025, qui ripercorsa dall’Area Relazioni Industriali di Conflavoro.
Al centro della decisione vi è il regime previdenziale dell’indennità sostitutiva del preavviso, anche nell’ipotesi in cui i lavoratori vi rinuncino formalmente mediante accordi scritti.
Il caso
L’INPS ha richiesto a un’azienda il versamento dei contributi previdenziali relativi all’indennità sostitutiva del preavviso maturata a favore di un gruppo di dipendenti licenziati senza preavviso. L’azienda ha sostenuto di non essere tenuta a tale versamento, in quanto i lavoratori avevano rinunciato all’indennità sostitutiva tramite specifici accordi.
La decisione della Corte su licenziamento e contributi
La Corte ha ribadito che l’indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e, come tale, è soggetta all’obbligo contributivo a decorrere dalla data di efficacia del licenziamento. Risulta quindi irrilevante la rinuncia del lavoratore all’indennità, poiché la base imponibile contributiva deve essere calcolata sul minimale retributivo stabilito dalla legge e non sulle somme effettivamente corrisposte.
In altri termini, gli accordi transattivi tra datore di lavoro e lavoratore che prevedano la rinuncia all’indennità non sono opponibili all’INPS. L’obbligo contributivo resta quindi integro e inderogabile.
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello di Bologna, sottolineando che il datore di lavoro deve sempre versare i contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, anche in presenza di rinunce o patti scritti con i lavoratori.
Conclusioni
Conflavoro invita le imprese a prestare la massima attenzione agli obblighi contributivi e a rivolgersi a soggetti qualificati che possano supportarle nella corretta gestione degli accordi individuali, garantendo sempre la piena conformità agli obblighi di legge.