Bonus psicologo 2025: istruzioni operative sul beneficio - redigo.info

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L’Inps, con la Circolare n. 124, fornisce le indicazioni operative relative all’individuazione dei beneficiari del contributo destinato al sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia; sono altresì illustrate le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo Bonus Psicologo per l’anno 2025.

Bonus psicologo 2025: quali beneficiari e quali misure

Per ottenere l’accesso al beneficio, riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità, il richiedente dovrà possedere, in fase di istanza, la residenza italiana e un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La misura del contributo sarà proporzionata in base all’ISEE, nello specifico:

  • valore ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, con importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, con importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, con importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Le domande, dal 15 settembre al 14 novembre 2025

Le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate dal prossimo 15 settembre al 14 novembre 2025 esclusivamente in via telematica, accedendo al a domanda per accedere al beneficio deve essere presentata accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul portale Inps.

Il provvedimento, in caso di accoglimento della domanda, riporterà l’importo del beneficio riconosciuto e il codice univoco associato, da utilizzare entro 270 giorni. Tale codice dovrà essere comunicato al professionista (che dovrà essere scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa) per ogni sessione di psicoterapia.

Il professionista, all’interno dell’apposita sezione della procedura informatica, dovrà inserire il codice univoco in fase di prenotazione o conferma della sessione, insieme al codice fiscale del beneficiario.

Il contributo sarà erogato direttamente al professionista secondo le modalità da lui indicate: il beneficiario, pertanto, non riceverà alcun accredito diretto.

Ai sensi dell’articolo 6 del D.I. 2025, a partire dall’annualità 2025, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal diritto al contributo.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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