Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 il decreto del 7 agosto 2025, che stabilisce forme, contenuti e modalità dei controlli sugli enti del Terzo Settore (ETS).
Il provvedimento regola le attività di vigilanza, le autorizzazioni, l’individuazione dei soggetti incaricati, la redazione dei verbali, la produzione delle relazioni annuali e il finanziamento del sistema dei controlli.
Il decreto coinvolge RUNTS, reti associative e Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), prevedendo controlli sia ordinari sia straordinari, con eventuali sanzioni e cancellazioni.
Attività di controllo sugli ETS
I controlli sugli ETS verificano che ogni ente mantenga i requisiti richiesti per l’iscrizione al RUNTS, persegua finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e rispetti gli obblighi previsti da tale iscrizione.
Gli Uffici competenti classificano i controlli come ordinari e straordinari:
- ordinari: seguono una programmazione triennale e riguardano tutti gli enti indicati all’articolo 2, secondo quanto previsto dall’articolo 51 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e dall’articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106;
- straordinari: intervengono quando gli Uffici del RUNTS individuano la necessità di approfondire specifici aspetti emersi dalle verifiche ordinarie oppure quando ricevono segnalazioni o rilevano direttamente fatti e circostanze significative rispetto alle finalità di vigilanza, decidendo di procedere in qualunque momento.
Responsabili dei controlli
Gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati gestiscono i controlli sugli ETS. I soggetti autorizzati svolgono i controlli ordinari sugli enti aderenti o convenzionati, mentre gli Uffici del RUNTS intervengono sugli enti non coperti da convenzioni e curano anche i controlli straordinari. Gli enti che aderiscono a più soggetti possono scegliere chi li controlla; in caso contrario, il controllo spetta al primo indicato nel RUNTS. La revoca dell’adesione non modifica l’assegnazione se avviene dopo l’inizio dei controlli.
I soggetti responsabili incaricano personale interno o professionisti esterni qualificati, mantenendo la responsabilità dell’attività. Gli incaricati devono possedere formazione specifica, esperienza con gli ETS o appartenere a categorie professionali previste dal codice civile. Ordini e soggetti autorizzati organizzano corsi di formazione e aggiornamento, richiesti almeno ogni tre anni per mantenere l’idoneità, salvo esoneri.
Non può svolgere accertamenti chi si trova in condizioni di incompatibilità o ha già vigilato sullo stesso ente per lavoro o previdenza. I soggetti autorizzati devono limitare a tre i controlli consecutivi affidati alla stessa persona sullo stesso ente. Gli Uffici del RUNTS applicano il principio di rotazione degli incarichi.
Redazione redigo.info