La modifica del Regolamento CBAM: sostenere le Pmi tutelando l'architettura climatica - I-Com, Istituto per la Competitività

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Mercoledì 10 settembre il Parlamento europeo ha adottato una modifica al Regolamento UE 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) con l’obiettivo di semplificare lo strumento e ridurre il carico amministrativo delle piccole e medie imprese (Pmi). La modifica è passata con 617 voti a favore, 18 contrari e 19 astensioni.

LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

La maggior parte delle emissioni legate alle merci importate deriva in realtà da una piccola quota di importatori. L’attuale deroga, prevista per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro (art. 23 del Regolamento CE 1186/2009), non basta a garantire che il CBAM colpisca gli operatori in modo proporzionato al loro reale impatto emissivo. Al contrario, il sistema rischia di gravare in maniera eccessiva su chi importa quantità ridotte di beni, imponendo loro oneri finanziari e burocratici sproporzionati. Si è resa quindi necessaria questa nuova esenzione, non più basata solo sul valore della merce ma anche sulla quantità fisica importata, così da tutelare i piccoli importatori senza compromettere la finalità ambientale del CBAM e il suo contributo agli obiettivi climatici. In questo modo saranno esentati la grande maggioranza (90%) degli importatori – principalmente piccole e medie imprese e privati – che importano solo piccole quantità di merci sottoposte al regime CBAM.

La modifica stabilisce infatti una nuova soglia minima legata al peso complessivo delle merci importate da ciascun operatore in un anno: questa soglia, fissata inizialmente a 50 tonnellate, verrebbe calcolata sommando tutte le importazioni nei settori più rilevanti per il CBAM, cioè ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento. In questo modo si avrebbe un criterio unico e più chiaro per determinare chi è soggetto agli obblighi, riducendo il rischio di esenzioni eccessive e garantendo maggiore coerenza nell’applicazione del meccanismo.

LE TUTELE CLIMATICHE E I VANTAGGI AMMINISTRATIVI PER LE PMI

D’altra parte, l’ambizione climatica alla base del meccanismo rimarrebbe inalterata: l’introduzione di una soglia unica basata sulla massa, definita tenendo conto dell’intensità media delle emissioni delle merci importate, ha l’obiettivo preciso di garantire che almeno il 99% delle emissioni resti coperto dal CBAM. In questo modo, l’esenzione de minimis inciderebbe su non più dell’1% delle emissioni, offrendo quindi un compromesso efficace: da un lato, si tutela la finalità ambientale e climatica del meccanismo; dall’altro, si riducono in maniera significativa i costi e gli oneri amministrativi per i piccoli importatori, che sarebbero in larga parte esclusi dagli obblighi. Allo stesso tempo, la soglia unica previene pratiche elusive come il frazionamento artificiale delle spedizioni da parte di un singolo importatore. Le modifiche introdurranno anche garanzie per mantenere tale livello di copertura e rafforzeranno le disposizioni per prevenire l’elusione delle norme.

La proposta di modifica si inserisce nel pacchetto “Omnibus I”, volto a semplificare in modo significativo l’attuale quadro normativo. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per le imprese e del 35% per le PMI entro la fine del mandato. I pacchetti “Omnibus”, che raccolgono proposte in diversi ambiti legislativi connessi, intervengono su aree come la rendicontazione finanziaria sostenibile, la due diligence in materia di sostenibilità, la tassonomia UE, il CBAM e i programmi di investimento europei. L’approccio mira a ridurre la complessità dei requisiti per tutte le imprese, con un’attenzione particolare alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, e a concentrare gli obblighi più stringenti sulle grandi aziende, considerate quelle con maggiore impatto climatico e ambientale. Allo stesso tempo, il sistema intende garantire che tutte le imprese possano continuare ad accedere a finanziamenti sostenibili per favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni.
Si tratta di un risultato importante, che mira a supportare le imprese europee mantenendo al contempo le tutele ambientali dettate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

IL MECCANISMO CBAM: I PROSSIMI PASSI

Il regime CBAM si basa sulla congiunzione degli obiettivi climatici dell’UE con la protezione della competitività dei produttori europei, soggetti al sistema dello scambio di quote di emissione (Emission Trading System, ETS).
Il sistema ETS, obbligatorio per le imprese dei settori interessati, è incentrato sul cap and trade: ogni anno viene messo all’asta un quantitativo di permessi (le allowances), e ogni permesso dà facoltà a chi lo acquista di poter emettere 1 tonnellata di CO2eq. Grazie al fattore di riduzione lineare, che aumenta progressivamente, diminuiscono annualmente le quote disponibili sul mercato: da -2,2% l’anno a -4,3% nel periodo 2024-2027 e -4,4% nel periodo 2028-2030.

Affinché i produttori europei, soggetti al regime ETS, non subiscano la concorrenza di produttori esteri che invece beneficerebbero di legislazioni ambientali più permissive, viene posta una sorta di “dazio sul carbonio”, ovvero il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. In questo modo, i produttori esteri pagano un prezzo equo per compensare le emissioni incorporate nella produzione di beni che importano in UE. Il CBAM vige affinché il prezzo del carbonio delle importazioni sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna.

Poiché l’UE sta aumentando le proprie ambizioni in materia di clima e poiché in molti Paesi terzi prevalgono invece politiche climatiche meno rigorose, sussiste il rischio del cosiddetto “trasferimento di emissioni” (carbon leakage). Ciò si verifica quando le imprese con sede nell’UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio in Paesi terzi in cui le politiche climatiche sono meno severe rispetto all’Unione, oppure quando i prodotti UE vengono sostituiti da importazioni a più alta intensità di carbonio, vanificandone di fatto gli sforzi climatici. Questo sistema ha l’obiettivo non solo di evitare la rilocalizzazione della produzione ma anche di incoraggiare una produzione industriale più sostenibile e meno inquinante nei Paesi terzi, oltre le frontiere UE.
Il CBAM sta giungendo alla fine di una fase transitoria iniziata nel 2023, per poi essere applicato in forma definitiva a partire dal 2026. Questa introduzione graduale è in linea con gli obiettivi sempre più ambiziosi del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE per sostenere la decarbonizzazione dell’industria europea.

CONCLUSIONI

Affinché il testo sia ufficialmente ratificato e pubblicato, il Consiglio deve approvarlo tramite votazione. Allo stato attuale, l’iter legislativo rimane in attesa della posizione di quest’ultimo in prima lettura.

Questo recente aggiornamento del CBAM rappresenta un compromesso tra ambizione climatica ed esigenze pratiche. L’introduzione della soglia minima e la semplificazione degli obblighi riducono il peso burocratico per le PMI, senza intaccare la copertura della quasi totalità delle emissioni incorporate. Allo stesso tempo, il rafforzamento delle misure anti-elusione garantisce credibilità allo strumento, che resta centrale per la strategia europea di decarbonizzazione e competitività industriale. La sfida ora sarà monitorarne l’attuazione, evitando che le deroghe indeboliscano l’efficacia del meccanismo, pur mantenendo l’UE aperta e resiliente nel commercio globale a basse emissioni.

Recapiti
Beatrice ALA