Lavoratori sportivi, più tutele previdenziali e possibilità di cumulo dei contributi - redigo.info

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L’INPS, nella circolare n. 127 del 22 settembre 2025, chiarisce la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi, in attuazione del riordino introdotto dai decreti legislativi n. 36/2021 e n. 163/2022. L’Istituto analizza in dettaglio il funzionamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), soffermandosi sul trattamento pensionistico, sui requisiti per il diritto alla pensione e sul cumulo previsto dalla normativa vigente.

Per accedere alla pensione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), i lavoratori sportivi subordinati – professionisti o dilettanti – devono maturare almeno 260 contributi giornalieri annui, pari a un’annualità, su un totale convenzionale di 312 giorni lavorativi annui (26 giorni per 12 mesi). Il periodo assicurativo minimo per la pensione di vecchiaia richiede almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Il sistema consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi maturati nel FPSP, nell’AGO-FPLD e, in alcuni casi, nella gestione CD/CM, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 1420/1971 e dall’art. 4-ter del D.L. n. 6/1993. La cumulabilità riguarda solo la determinazione dell’importo pensionistico e non incide sul diritto alla pensione, salvo specifiche condizioni.

Il calcolo della pensione varia a seconda della data di iscrizione al FPSP: per chi ha versato contributi prima del 1° gennaio 1996 si applicano le regole del sistema retributivo o misto; per gli iscritti successivi o dal 1° luglio 2023, vale il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995. La retribuzione pensionabile si determina su base giornaliera e rispetta i massimali previsti per l’AGO.

Anche i periodi assicurativi maturati all’estero, in Paesi UE o convenzionati, risultano utili per maturare il diritto alla pensione, secondo i limiti previsti dai regolamenti comunitari o dalle convenzioni bilaterali.

Prestazioni pensionistiche del Fondo

Il FPSP eroga diverse prestazioni previdenziali: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare e relativo supplemento.

Ai lavoratori già iscritti al FPSP entro il 31 dicembre 1995 spetta anche la pensione di vecchiaia anticipata, sulla base di contribuzione effettiva, volontaria, d’ufficio o da riscatto.

In presenza di contribuzione insufficiente per la pensione specifica del FPSP, i lavoratori possono richiedere la pensione secondo i requisiti AGO, grazie al cumulo previsto dalla normativa vigente.

Divieto di cumulo

L’INPS chiarisce che non tutte le pensioni risultano cumulabili con i redditi da lavoro, inclusi quelli prodotti all’estero. In particolare, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche sportivo, determina l’applicazione delle regole di incumulabilità quando previste.

Le principali ipotesi di divieto di cumulo coinvolgono:

  • pensioni di invalidità (comprese quelle delle gestioni esclusive);
  • pensioni anticipate per lavoratori precoci o in “Quota 100” e “Quota 103”;
  • pensioni anticipate flessibili o con requisiti ridotti per età e anzianità contributiva;
  • pensioni ottenute mediante computo in previdenza complementare.

Infine, la contribuzione estera da attività sportiva può concorrere al diritto alla pensione FPSP, se certificata da istituzioni estere tramite SED, formulari internazionali o altra documentazione valida.

Redazione redigo.info

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