Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 224 del 26 settembre 2025) il decreto del 7 agosto 2025, che aggiorna il precedente DM 16 febbraio 2016 e introduce il nuovo “Conto Termico 3.0”.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) gestirà un fondo annuale di 900 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 milioni ai soggetti privati. Il decreto prevede inoltre 20 milioni di euro per anticipare parte delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per la redazione della diagnosi energetica.
La nuova versione della misura amplia il perimetro degli interventi incentivabili e rende le procedure di accesso più snelle. Aumentano anche le percentuali di incentivo e i massimali di spesa per ciascuna tipologia di intervento.
Tuttavia, il “Conto Termico 3.0” non è ancora operativo. Il decreto fissa la data di entrata in vigore al 25 dicembre 2025, ovvero 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.
Fino a quella data, le richieste di incentivo seguiranno ancora la disciplina del “Conto Termico 2.0”. Inoltre, anche dopo il 25 dicembre 2025, continuerà a valere la vecchia normativa in due casi specifici:
- per le prenotazioni già accolte dal GSE, con lavori non ancora conclusi;
- per interventi delle pubbliche amministrazioni su impianti di climatizzazione invernale con generatori a condensazione, a condizione che entro il 25 dicembre 2026 sia presentata l’istanza e che, prima del 1° gennaio 2025, risulti stipulato un contratto di prestazione energetica o per l’acquisto degli impianti tramite procedure pubbliche.
Il GSE, nel frattempo, potrà definire le nuove regole applicative, che il Ministero dovrà approvare entro il 25 novembre 2025, come previsto dall’art. 29 del decreto.
Incentivi nel nuovo Conto Termico
Il nuovo schema di incentivi copre:
- per le pubbliche amministrazioni: interventi su edifici sia residenziali che non residenziali, sia per l’efficientamento energetico (isolamento, infissi, illuminazione, domotica, ricarica elettrica, fotovoltaico con accumulo) sia per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- per i soggetti privati: incentivi limitati agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici residenziali.
Il decreto assimila gli enti del Terzo Settore alle pubbliche amministrazioni, consentendo loro l’accesso a entrambe le categorie di interventi.
Il maggior interesse si concentra sugli immobili pubblici e del terziario, con particolare attenzione agli edifici:
- dei comuni con meno di 15.000 abitanti;
- scolastici;
- ospedalieri o socio-sanitari del Servizio Sanitario Nazionale.
Per queste tipologie, l’art. 11 del decreto riconosce incentivi fino al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti per ciascun tipo di intervento.
Redazione redigo.info