La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22522/2025, ha risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sui requisiti per il rimborso delle spese straordinarie dei figli nelle separazioni.

La Suprema Corte ha stabilito che non e’ sufficiente la mera elencazione delle spese nel precetto, ma e’ necessaria la rigorosa documentazione degli esborsi sostenuti per le spese mediche e scolastiche ordinarie, mentre per le spese accessorie (divertimento, feste) occorre il preventivo accordo tra genitori secondo le modalita’ pattuite.

La decisione rafforza la tutela del genitore debitore, garantendo il diritto di verifica preventiva delle somme richieste, e uniforma l’orientamento nazionale, incentivando accordi di separazione piu’ dettagliati e riducendo il contenzioso successivo in materia esecutiva.

Per le spese mediche e scolastiche ordinarie, invece, pur non essendo richiesto un accordo preventivo, e’ comunque necessaria la documentazione completa degli esborsi sostenuti.

La Corte ha sottolineato come questa distinzione risponda all’esigenza di tutelare il genitore debitore, che deve essere messo in condizione di verificare sin da subito la correttezza delle somme indicate nel precetto, evitando di trovarsi nella posizione di “mero pagatore” senza possibilita’ di controllo.

La sentenza precisa inoltre che la documentazione non deve necessariamente essere trascritta nel precetto, potendo essere semplicemente allegata o indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento.

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorita’ giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi le spese sostenute dall’altro genitore, costituisce idoneo titolo esecutivo purche’ il genitore creditore abbia, per le spese che richiedono accordo, conseguito l’intesa con l’altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi o almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”.

Continua in: Spese straordinarie figli: la Cassazione fa chiarezza su documentazione e accordi preventivi
Autore: Avv. Alessandra Moscato.

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