L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, ha istituito nuovi codici tributo per permettere ai sostituti d’imposta di versare, tramite i modelli F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), le somme dovute a seguito del recupero del credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Tale credito, se utilizzato indebitamente in compensazione, deve essere restituito.
Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento automatico, da parte dei sostituti d’imposta, di un trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati. I sostituti possono compensare il relativo credito tramite modello F24, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva già introdotto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del trattamento integrativo. Ora, per consentire il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, l’Agenzia ha previsto specifici codici per i versamenti a seguito di controllo sostanziale.
Nuovi codici tributo
Chi utilizza il modello F24 deve indicare:
- codice tributo “7909”: recupero del credito indebitamente compensato e relativi interessi – art. 1, comma 4, del D.L. n. 3/2020 – controllo sostanziale;
- codice tributo “7910”: sanzione relativa al recupero del credito indebitamente compensato – stesso riferimento normativo.
Chi utilizza il modello F24 EP deve indicare:
- codice tributo “700E”: recupero del credito indebitamente compensato e relativi interessi – art. 1, comma 4, del D.L. n. 3/2020 – controllo sostanziale;
- codice tributo “701E”: sanzione relativa al credito indebitamente compensato – stesso riferimento.
In caso di compensazioni indebite, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero emettendo l’atto previsto dall’articolo 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Redazione redigo.info