In Italia la pensione di reversibilità è spesso invocata quando una famiglia perde il proprio punto di riferimento economico. È un diritto che ha regole precise, percentuali aritmetiche talvolta spietate, eccezioni non sempre intuitive. In questa guida giornalistica mettiamo ordine: chi ne ha diritto, quanto spetta, come si chiede, quando si perde e quali novità contano nel 2025.
In termini tecnici l’INPS distingue tra pensione di reversibilità (se il defunto era già pensionato) e pensione indiretta (se non era ancora in pensione ma aveva i requisiti contributivi minimi). La prestazione spetta ai familiari superstiti in una quota percentuale della pensione del deceduto.
A chi spetta davvero
Il cerchio dei beneficiari è chiaro e, per certi versi, ampio. Il primo anello è il coniuge o la parte di unione civile. Se c’è separazione, il diritto resta; in caso di divorzio, la regola-chiave è l’assegno divorzile: l’ex coniuge ha diritto alla reversibilità solo se ne è titolare e se non si è risposato. La ripartizione fra ex e nuovo coniuge, quando entrambi hanno titolo, è rimessa al Tribunale, che valuta durata dei matrimoni e condizioni economiche. Tutto ciò lo conferma la scheda INPS dedicata.
Il secondo anello è quello dei figli: hanno diritto i minorenni, i maggiorenni studenti (fino a 21 anni se frequentano scuola secondaria o corsi professionali; fino a 26 anni se universitari, entro la durata legale) e i figli inabili senza limiti d’età, purché a carico al momento del decesso. Per i maggiorenni studenti l’INPS richiede una dichiarazione annuale che attesti la prosecuzione degli studi e la non autosufficienza economica.
Quando mancano coniuge e figli, subentrano genitori (almeno 65 anni, non pensionati, a carico) oppure fratelli e sorelle celibi/nubili inabili, anch’essi a carico e non pensionati. Anche in questo caso le condizioni sono esplicitate dal portale INPS.
La differenza che cambia tutto: reversibilità o indiretta
Se il defunto era già pensionato, i superstiti ricevono una quota di quella pensione: è la reversibilità. Se non lo era, si guarda alla cosiddetta pensione indiretta: l’INPS calcola la prestazione come se l’assicurato fosse andato in pensione il giorno del decesso, purché siano rispettati i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione previsti dalla legge.
Le percentuali che contano (e il tetto del 100%)
Il cuore del calcolo sono le aliquote. Nel regime INPS le percentuali “base” sono queste:
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Coniuge solo: 60%
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Coniuge + 1 figlio: 80%
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Coniuge + 2 o più figli: 100%
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Solo figli: 70% (1 figlio), 80% (2), 100% (3 o più)
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In assenza di coniuge e figli: genitori 15% (uno) o 30% (entrambi); fratelli/sorelle inabili 15% ciascuno fino a un massimo complessivo del 100%.
Tradotto: le quote si sommano, ma mai oltre il 100% della pensione del defunto.
Esempio. Pensione del defunto: 1.800 € lordi/mese.
– Coniuge solo ⇒ 60% = 1.080 €.
– Coniuge + 1 figlio ⇒ 80% = 1.440 € (di norma ripartiti in parti uguali).
– Coniuge + 2 figli ⇒ 100% = 1.800 €.
Limiti di reddito 2025: quando scattano i tagli
La reversibilità è cumulabile con i redditi del beneficiario, ma oltre certe soglie scattano riduzioni della quota. Per il 2025 (aggiornamento su base trattamento minimo), le fasce sono:
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Fino a 23.532,60 € annui: nessuna riduzione
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23.532,60–31.376,80 €: –25%
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31.376,80–39.221,00 €: –40%
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Oltre 39.221,00 €: –50%
Con un’eccezione importante: se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili, le riduzioni non si applicano.
Sulle decurtazioni è intervenuta anche la Corte Costituzionale: con la sentenza n. 162/2022 ha stabilito che la riduzione non può superare l’ammontare dei redditi aggiuntivi che l’hanno determinata (niente “tagli che mangiano più del reddito”). Un argine fondamentale in caso di ricalcoli e recuperi.
Esempio. Coniuge solo con quota teorica 1.080 €/mese e reddito personale 35.000 €/anno ⇒ fascia –40% ⇒ importo 648 € lordi/mese (salvo eccezione “nucleo con figli”).
Nuove nozze, assegno “doppia annualità” e perdita del diritto
Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla pensione di reversibilità cessa. Ma la legge prevede un paracadute: un assegno una tantum pari a due annualità della pensione che si stava percependo (al netto delle eventuali integrazioni), disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.
Per i divorziati, come detto, la condizione è l’assegno divorzile e l’assenza di nuove nozze: l’ex coniuge può avere una quota, anche ripartita con il coniuge superstite, secondo le valutazioni del giudice.
Figli studenti e inabili: i confini (spesso ignorati)
Per i figli maggiorenni studenti la regola d’oro è doppia: prosecuzione degli studi e non autosufficienza economica. L’INPS richiede una dichiarazione annuale (si fa online) e riconosce il diritto fino a 21 anni per scuola secondaria/corsi professionali e fino a 26 anni per università, sempre entro la durata legale del corso.
Per i figli inabili, il diritto non ha limiti d’età: conta l’inabilità e la condizione di vivenza a carico al momento del decesso. Per l’accertamento della gravità si applicano i riferimenti della Legge 104/1992 sul tema della disabilità.
Nota: in alcune Casse professionali (ad esempio Inarcassa) sono previste regole particolari a tutela dei nuclei con figli con grave disabilità: in certe fattispecie l’aliquota complessiva può arrivare al 100% anche con un solo figlio disabile, ma si tratta di discipline di categoria, non dell’INPS generale. Chi rientra in queste gestioni deve verificare la normativa del proprio ente.
Quando decorre e come si paga
La decorrenza è semplice (e spesso ignorata): dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato o dell’assicurato. Vale anche se la domanda viene presentata in un momento successivo.
Il pagamento segue il calendario ordinario delle pensioni INPS (con tredicesima a dicembre). Per importi minimi alcune gestioni prevedono pagamento semestrale, ma nel regime previdenziale ordinario INPS parliamo di 13 mensilità con accredito nel primo giorno bancabile del mese.
Se il pensionato è deceduto senza riscuotere l’ultimo rateo maturato, gli eredi possono chiederne la liquidazione: esiste un servizio INPS dedicato.
Come si presenta la domanda (senza inciampi)
Tre strade:
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Online su MyINPS (SPID/CIE/CNS) tramite il servizio “Pensione ai superstiti – reversibilità/indiretta”;
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Patronati (consigliato in situazioni complesse);
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Contact Center INPS: 803 164 da rete fissa, 06 164 164 da mobile.
I documenti tipici: identità e codice fiscale, dati del defunto, certificazione del decesso e stato di famiglia (autocertificabili), estratto di matrimonio/unione civile o sentenza di separazione/divorzio, IBAN, ultima dichiarazione dei redditi del beneficiario. Per figli studenti: iscrizione e la dichiarazione annuale. Per inabilità: documentazione sanitaria secondo Legge 104/1992.
Tempistiche. La legge sul procedimento amministrativo fissa termini ordinari per la conclusione dei procedimenti; nella prassi le pratiche di reversibilità vengono lavorate in alcune settimane e spesso entro 1–2 mesi, ma i tempi variano per carichi d’ufficio e completezza dei documenti. Monitorare la pratica dall’area personale è fondamentale.
2025: rivalutazione e trattamento minimo
Dal 1° gennaio 2025 le pensioni sono state rivalutate secondo il DM MEF 15 novembre 2024, che ha fissato il tasso provvisorio di perequazione allo 0,8%. L’INPS ha aggiornato il trattamento minimo a 603,40 € lordi mensili (7.844,20 € su 13 mensilità), valore che funge da base per numerose soglie, incluse quelle della cumulabilità della reversibilità.
Contenziosi tipici (e come orientarsi)
Tre sono le liti ricorrenti. Primo: la ripartizione tra ex coniuge (con assegno divorzile) e coniuge superstite. Qui decide il giudice, e conviene muoversi assistiti da un patronato e, se necessario, da un legale. Secondo: tagli per reddito calcolati in modo sproporzionato. La Corte Costituzionale 162/2022 ha segnato un principio: la decurtazione non può superare i redditi che l’hanno fatta scattare. Terzo: la cessazione della pensione per nuove nozze e l’assegno una tantum di due annualità previsto dal d.lgs. 39/1945. In tutti i casi, la parola d’ordine è documentare: dichiarazioni dei redditi, certificazioni universitarie, attestazioni sanitarie, provvedimenti di separazione/divorzio.
Italia, Francia, Belgio: come cambiano le regole
Il confronto europeo aiuta a “relativizzare” il sistema italiano.
Francia. Nel regime di base la pension de réversion è pari al 54% della pensione del deceduto e si può chiedere, di norma, dai 55 anni, con condizioni di risorse. Le regole della complementare AGIRC-ARRCO sono diverse: in genere la réversion è riconosciuta dal 55° anno senza condizione di risorse, con percentuali e requisiti propri.