Pronti i codici tributo per IRES con aliquota ridotta - redigo.info

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Con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per versare, tramite i modelli F24 e F24EP, l’IRES con aliquota ridotta, prevista dall’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La stessa risoluzione chiarisce le modalità operative per applicare la riduzione dell’aliquota IRES, introdotta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. La legge ha ridotto di quattro punti percentuali l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES), come disciplinata dall’articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. La norma stabilisce i soggetti beneficiari e le condizioni per applicare l’agevolazione.

Di conseguenza, per consentire il corretto versamento dell’IRES con aliquota ridotta, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i seguenti codici tributo:

  • “2048”: IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione;
  • “2049”: IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo.

I contribuenti devono indicare questi codici nel modello F24 (oppure F24EP, se soggetti tenuti all’utilizzo di tale modello) per effettuare i versamenti relativi all’imposta dovuta, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Redazione redigo.info

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