Con l’ ordinanza n. 3583 del 17 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento operativo di rilievo per imprese e consulenti del lavoro in materia di corretta applicazione del contratto collettivo.
L’Area Relazioni Industriali di Conflavoro approfondisce i contenuti della pronuncia e mette a disposizione una guida operativa per indirizzare aziende e professionisti nella scelta consapevole e coerente del CCNL da applicare.
I principi enunciati dalla Corte sui CCNL
La Corte ha stabilito che, in presenza di più attività economiche o di più contratti collettivi sottoscritti dalla stessa associazione datoriale, il datore di lavoro non può scegliere arbitrariamente quale applicare.
L’ordinanza infatti chiarisce che:
«La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell’attività svolta dal prestatore ai sensi dell’art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell’esercizio dell’autonomia negoziale manifestata con l’iscrizione ad un sindacato o ad un’associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente (…).»
In sostanza, la Cassazione riafferma che la scelta del CCNL non può fondarsi su criteri discrezionali, ma deve derivare da una delle seguenti situazioni:
- iscrizione all’associazione datoriale;
- applicazione di fatto del contratto collettivo. Secondo la Cassazione – in scia con quanto già stabilito con le precedenti pronunce n. 2665/1997 e n. 7203/2024 – anche in assenza di adesione formale ad un’associazione datoriale, l’applicazione costante di un determinato CCNL all’interno dell’azienda genera un valido vincolo giuridico.
La Cassazione ha chiarito che l’individuazione del contratto collettivo applicabile deve seguire un ordine logico e coerente, nello specifico:
- Quando l’azienda svolge un’unica attività, il contratto collettivo si individua in base all’adesione all’associazione di categoria a cui l’impresa appartiene. Se l’associazione ha sottoscritto più contratti, la scelta non è libera: occorre applicare quello coerente con il settore di appartenenza, cioè con la reale attività esercitata;
- Quando l’azienda svolge più attività economiche, prevale il criterio settoriale. Il datore di lavoro deve applicare un contratto per ciascun ambito di attività, in base alla tipologia di lavoro effettivamente prestata dai dipendenti, scegliendo – in caso di adesione associativa – tra i contratti sottoscritti dalla stessa organizzazione datoriale.
La Corte ha inoltre ricordato che non possono prevedersi trattamenti differenziati tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni o operano nello stesso settore aziendale, poiché ciò violerebbe i principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità della retribuzione sanciti dall’articolo 36 della Costituzione.
Guida operativa per imprese e consulenti
Per la corretta applicazione del CCNL, è dunque importante procedere per fasi, adottando una verifica idealmente così strutturata:
- Identificare l’attività economica prevalente attraverso il codice ATECO;
- Verificare la sussistenza dell’adesione ad una o più associazioni datoriali;
- Esaminare la sfera di applicazione dei CCNL individuati;
- Verificare che le mansioni svolte dai lavoratori rientrino nel campo di applicazione del CCNL individuato;
- Garantire uniformità interna, applicando lo stesso contratto ai lavoratori che svolgono mansioni analoghe, per evitare differenze arbitrarie o incoerenze retributive.
La posizione di Conflavoro
Il pluralismo contrattuale è una peculiarità del sistema delle relazioni industriali italiane e rappresenta un valore aggiunto per le imprese che hanno l’opportunità di scegliere ed adottare il contratto più coerente con l’attività svolta.
Tuttavia, la libertà di scelta deve essere esercitata nel rispetto del principio di coerenza settoriale e dell’appartenenza associativa, per garantire un equilibrio corretto tra flessibilità e tutela.
Il CCNL è uno strumento di regolazione, non di concorrenza, pertanto la sua scelta deve riflettere la reale attività dell’impresa, la coerenza con l’associazione di categoria di appartenenza e le prassi consolidate, garantendo ai lavoratori un trattamento proporzionato ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.
Ora più che mai – anche alla luce dell’approvazione del DDL sull’Equa Retribuzione (leggi qui) che riconosce la contrattazione collettiva come riferimento essenziale per la definizione dei trattamenti economici minimi e per il rafforzamento del legame tra salario, rappresentatività e coerenza settoriale – la corretta applicazione del contratto collettivo assume un ruolo decisivo.
In un contesto dove si fa sempre più accesa la lotta al dumping, affidarsi ad associazioni realmente rappresentative consente di operare scelte con maggiore consapevolezza, trasparenza e coerenza.
Conflavoro assume un ruolo centrale: affianca le imprese e i professionisti del mondo lavoro nella corretta individuazione e applicazione del CCNL, assicurando coerenza settoriale, chiarezza normativa e conformità ai principi di rappresentanza e tutela.