CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 314/A
INTERROGAZIONE TRUZZU – CERA – PIGA – FLORIS – MASALA – MULA – RUBIU – USAI – MELONI Corrado con richiesta di risposta scritta, sul mancato scioglimento del Consiglio Comunale di Uras (OR), in conseguenza delle contestuali dimissioni di sette consiglieri comunali in data 30 settembre 2025, così come previsto, in tali casi, dal combinato normativo disposto dall’articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e dalla legge regionale n. 13 del 2005.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– in data 30 settembre 2025 presso il Comune di Uras (OR) si sono contestualmente dimessi sette consiglieri dei dodici totali che compongono il consiglio comunale (quattro di maggioranza e tre di minoranza) e che tale situazione appare idonea a determinare lo scioglimento dell’organo consiliare in applicazione della normativa vigente a tale riguardo;
– in data 14 ottobre 2025 il Sindaco ha convocato il Consiglio per procedere alla surroga di un consigliere dimissionario e sembrerebbe che, a seguito di approvazione di tale surroga, l’attività amministrativa stia proseguendo senza intoppi;
– i consiglieri dimissionari hanno contestato formalmente la legittimità della convocazione e della successiva surroga, ribadendo la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri;
RICHIAMATI:
– l’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale prevede lo scioglimento dei consigli comunali quando si verifichi la cessazione dalla carica per dimissioni contestuali […] della metà più uno dei membri assegnati (senza computare il Sindaco);
– l’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), secondo cui le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci e il consiglio deve procedere alla surroga entro dieci giorni, salvo che ricorrano i presupposti per lo scioglimento ex articolo 141, nel qual caso “non si fa luogo alla surroga”;
– l’articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)), che attribuisce alla Regione (Presidente, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica) la competenza a disporre lo scioglimento e la nomina del Commissario, nonché, se del caso, la sospensione cautelare del consiglio fino a novanta giorni;
– i precedenti regionali in cui, a fronte di dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, la Regione ha deliberato lo scioglimento e la nomina del commissario;
VALUTATO, con carattere di preoccupazione istituzionale, l’anomala procedura, viziata da gravi carenze formali e procedurali, posta in essere con riguardo allo svolgimento, in seconda convocazione, della seduta del Consiglio comunale di Uras, del 14 ottobre 2025, inerente la surroga di un consigliere dimissionario e la convalida del subentrante. Tale riunione, infatti, indetta in prima convocazione per le ore diciotto, si sarebbe in realtà svolta un’ora dopo, in seconda convocazione, benché non risultino eseguiti gli adempimenti necessari (appello nominale, accertamento del numero legale e conseguente verbalizzazione dell’assenza dei consiglieri), per la dichiarazione di seduta deserta inerente la prima convocazione, come peraltro imposto anche dalle norme regolamentari interne al comune stesso;
CONSIDERATO che:
– la seduta consiliare su menzionata risulta piuttosto singolare poiché avvenuta a distanza di due settimane dalla presentazione contestuale, in data 30 settembre 2025, delle dimissioni di sette consiglieri comunali su dodici, complessivamente assegnati all’Ente, circostanza che, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), avrebbe di per sé dovuto portare allo scioglimento automatico dell’organo consiliare;
– qualora le dimissioni del 30 settembre 2025 risultino effettivamente contestuali (come da notizie di stampa e comunicazioni dei dimissionari stessi), la vigente normativa non prevede discrezionalità, ma impone, quale unica strada percorribile, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario fino all’indizione di nuove elezioni;
– l’eventuale surroga, posta in essere dopo le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, si porrebbe pertanto in assoluto contrasto con l’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se alla Regione siano pervenuti gli atti di dimissione dei sette consiglieri di Uras (OR) con evidenza della contestualità (unico atto o atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell’Ente) e in quale data;
2) se la Regione abbia accertato la ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3) del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in caso affermativo, per quali ragioni non sia stata disposta immediatamente la sospensione del Consiglio (articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 13 del 2005) e il successivo scioglimento con conseguente nomina del Commissario;
3) se la Regione abbia autorizzato o avallato la surroga intervenuta a metà ottobre 2025 nonostante le contestazioni formali e la possibile preclusione di cui all’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in caso positivo, su quali pareri o indirizzi giuridici si sia fondata tale scelta;
4) quale sia l’orientamento ufficiale della Regione in merito alla natura “contestuale” delle dimissioni dei consiglieri comunali di Uras (OR) e quali istruttorie siano state svolte (acquisizione atti, richieste al Segretario comunale, audizioni, ecc.);
5) se, in presenza di atti che integrano l’ipotesi dell’articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Regione intenda procedere senza indugio allo scioglimento del Consiglio comunale di Uras e alla nomina del Commissario ai sensi della legge regionale n.13 del 2005, indicando tempi e passaggi procedurali previsti;
6) se la Regione ritenga ripetibili (o meno) gli atti adottati dal Consiglio e dall’Amministrazione comunale di Uras (OR) dopo le dimissioni del 30 settembre 2025, qualora fosse accertata la sussistenza dei presupposti di scioglimento già a quella data;
7) se, più in generale, la Regione intenda definire linee guida per i comuni sardi volte a prevenire in-certezze applicative in casi analoghi (dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri), alla luce dei precedenti richiami.
Cagliari, 28 ottobre 2025