Incentivi per l’autotrasporto: fondi per l’acquisto di mezzi pesanti a metano/biometano compresso e liquefatto - Federmetano

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In Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT: entro il 19 novembre il Ministero renderà note modalità e termini per presentare la domanda

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 7 agosto 2025 (d’ora in poi indicato come Decreto), che definisce le modalità di attuazione della misura di incentivo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (annualità 2025). Il Decreto è entrato in vigore il 20 ottobre 2025 e prevede uno stanziamento complessivo di 13 milioni di euro, così suddiviso:

 RIPARTIZIONE DEI FONDI

a) 1 milione di euro per l’acquisto (anche in leasing) di automezzi nuovi adibiti al trasporto di merci (massa ≥ 3,5 t) a trazione alternativa, ovvero:

  • Metano CNG
  • Gas naturale liquefatto LNG
  • Ibrida (diesel/elettrico)
  • Elettrica (full electric)
  • Dispositivi per la conversione di veicoli termici in elettrici

b) 8,2 milioni di euro per la rottamazione di veicoli commerciali (massa ≥ 3,5 t) con contestuale acquisto (anche in leasing) di mezzi nuovi conformi alle normative Euro VI step E, Euro 6 E o Euro 6 E-bis.

c) 3,8 milioni di euro per l’acquisto (anche in leasing) di rimorchi e semirimorchi nuovi, destinati al trasporto combinato ferroviario o marittimo, dotati di dispositivi innovativi per maggiore sicurezza ed efficienza energetica.

Un successivo Decreto Direttoriale — atteso entro il 19 novembre 2025 — definirà modalità, tempistiche e documentazione per la presentazione delle domande e la rendicontazione delle spese.
La gestione della misura sarà affidata a RAM S.p.A.

PRINCIPALI CRITERI PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTI

DESTINATARI
Gli incentivi sono destinati alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi:
– attive in Italia;
– iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori;
– con attività prevalente di trasporto di cose per conto di terzi;
– che intendano rinnovare il parco veicolare rendendolo più ecologico, eliminando i mezzi più inquinanti.

CONTRIBUTI PER VEICOLI A METANO/BIOMETANO
Per l’acquisto (anche in leasing) di automezzi nuovi adibiti al trasporto di merci (massa ≥ 3,5 t) a trazione alternativa, alimentati a metano/biometano, compresso (CNG) o liquefatto (LNG), i contributi sono i seguenti:
– € 4.000 veicoli a CNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t;
– € 9.000 veicoli a CNG, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t e sino a 16 t;
– € 24.000 veicoli a CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa superiore a 16 tonnellate.

MAGGIORAZIONE PER ROTTAMAZIONE
In caso di rottamazione contestuale di un veicolo più inquinante, è previsto un bonus aggiuntivo:
– +1.000 € per ogni veicolo rottamato di classe inferiore a Euro VI step E, Euro 6 E ed Euro 6 E-bis;
– +2.500 € fino a +10.000 € se il veicolo rottamato è di classe Euro IV / Euro 4 o inferiore.
Il veicolo rottamato deve essere stato di proprietà o in disponibilità dell’impresa da almeno un anno rispetto al 20 ottobre 2025, data di entrata in vigore del Decreto. Nella tabella seguente sono mostrate le tipologie di investimento e i contributi massimi ammissibili per l’investimento sopra descritto.

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano/biometano CNG e gas naturale liquefatto LNG
Alimentazione Massa complessiva Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato

[€]

Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato
Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E o Euro 6 E-bis [€] Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore

[€]

CNG da 3,5 t a 7 t 4.000,00 1.000,00 euro 2.500,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t 9.000,00 1.000,00 euro 5.000,00 euro
oltre 16 t 24.000,00 1.000,00 euro 10.000,00 euro
LNG oltre 7 t e fino a 16 t 9.000,00 1.000,00 euro 5.000,00 euro
oltre 16 t 24.000,00 1.000,00 euro 10.000,00 euro

LIMITI E CUMULABILITÀ
– L’importo massimo ammissibile per impresa è di 550.000 euro. Se l’investimento supera questa soglia, il contributo viene ridotto fino al limite previsto.
Non è consentita la cumulabilità con altri contributi pubblici (inclusi quelli “de minimis”) per le stesse spese.

VINCOLI SUI BENI ACQUISTATI
I veicoli e i rimorchi acquistati con il contributo non possono essere venduti, noleggiati o ceduti fino al 30 marzo 2029.
In caso contrario, il contributo sarà revocato.

MAGGIORAZIONE PER PMI
Le piccole e medie imprese (PMI) che ne fanno richiesta possono ottenere una maggiorazione del 10% sui contributi riconosciuti (art. 5, comma 12 del Decreto).


Link:

– RAM SpA: Investimenti XII edizione


Allegati:

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 7 agosto 2025

Recapiti
Alessandro