CCNL Anaste: modifiche dal testo ufficiale 2023-2025 - redigo.info

Compatibilità
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Lo scorso 3 novembre 2025 le Parti Anaste, Ciu-Unionquadri, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse Sanità, Cse Fulscam e Confelp hanno sottoscritto il testo ufficiale relativo al personale dipendente delle strutture territoriali Anaste (T131), con validità 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025.

Il CCNL Istituzioni e servizi socio-assistenziali Anaste, ricordiamo, è applicato a a tutti i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, di seguito enucleati a titolo esemplificativo:

  • ex IPAB de-pubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
  • Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
  • Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
  • Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcoldipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.).

CCNL Anaste, trattamento economico

Il testo ufficiale sottoscritto in data 3 novembre 2025 riporta la tabella retributiva valida a decorrere dal 01/08/2025, variando gli importi rappresentati sul verbale di accordo del 23 luglio 2025.

Di seguito la tabella con evidenziazione dei valori modificati.

LivelloMinimo dal 01/08/2025
Q2.130,15 €
101.972,13 €
91.893,48 €
81.769,59 €
71.752,93 €
61.696,37 €
51.637,06 €
41.562,10 €
3S1.525,03 €
31.525,03 €
21.487,96 €
11.390,12 €

Contratti a tempo determinato

La durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi in caso di:

  • incrementi straordinari di attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non si possa sopperire con il normale organico;
  • sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto e/o sostituzione di dipendenti assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Struttura:
  • necessità di garantire continuità assistenziale e l’erogazione dei servizi in sostituzione di personale assente durante il periodo annuale programmato di ferie;
  • incrementi di attività derivanti da fasi di sperimentazione nell’attivazione di nuovi servizi e/o di nuovi setting assistenziali;
  • attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
  • introduzione sperimentale di nuove tecnologie che abbiano effetti sul fabbisogni di personale e sulle professionalità;
  • temporanea inidoneità accertata dei dipendenti ricollocati in una diversa mansione;
  • promozione dell’occupazione mediante l’assunzione a tempo determinato di giovani di età inferiore a 36 anni e/o di soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati anche ai sensi delle norme europee;
  • sostegno all’occupazione femminile mediante l’assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età, provenienti da aree geografiche svantaggiate del Paese;
  • assunzione di giovani under 30 che non studiano e che non lavorano entro i ventiquattro mesi successivi alla data di laurea o di diploma di scuola media secondaria di secondo grado.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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