INTERROGAZIONE N. 346/A | Consiglio regionale della Sardegna

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 346/A

INTERROGAZIONE CHESSA – COCCIU – MAIELI – PIRAS, con richiesta di risposta scritta, in merito al concorso nell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per l’assunzione di personale di categoria B ed alle sue evidenti criticità.

***************

I sottoscritti,

PREMESSO che:
– con determinazione n. 3103 del 1° settembre 2025 (concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di trentasette unità di personale da inquadrare presso l’agenzia sarda delle politiche attive del lavoro (ASPAL), nella categoria B – livello retributivo b1 – profilo professionale “operatore amministrativo” – declinazione “operatore centro per l’impiego”) l’Agenzia regionale competente ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di personale di categoria B – profilo amministrativo;
– il medesimo bando è stato oggetto, nel giro di poche settimane, di tre rettifiche ulteriori (n. 3179/2025, n. 3368/2025 e n. 3639/2025) circostanza che, per frequenza e ravvicinatezza, richiede un approfondimento puntuale sulla solidità istruttoria e regolamentare iniziale della procedura;

VISTO che:
– l’articolo 3 del bando introduce la possibilità di ammissione per soggetti che abbiano prestato servizio presso l’Agenzia per periodi estremamente ridotti, tali da configurarsi più come esperienze episodiche che come rapporti lavorativi significativi;
– tale previsione ha determinato una disparità sostanziale tra candidati esterni e candidati qualificati come “interni” sulla base di prestazioni lavorative minime;

CONSIDERATO che:
– il principio di uguaglianza nell’accesso agli impieghi pubblici, sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) impone che ogni procedura concorsuale sia formulata in modo tale da evitare margini interpretativi suscettibili di alterare la par condicio dei partecipanti;
– le numerose modifiche al bando, unite a requisiti di ammissione formulati in termini suscettibili di creare vantaggi selettivi, incidono sulla percezione di affidabilità, trasparenza e linearità amministrativa della procedura;

SOTTOLINEATO che:
– dagli atti acquisiti da operatori del lavoro interinale emergerebbero casi in cui l’ammissione alla categoria di “interno” è derivata da prestazioni ridotte a pochi giorni di servizio, con effetti rilevanti sulla posizione dei candidati;
– tale dinamica, pur non rappresentando di per sé una violazione formale, risulta in evidente contrasto con le più recenti linee guida dell’autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di reclutamento, le quali raccomandano di evitare criteri idonei a generare favori indiretti, percepiti o potenziali;

RITENUTO che:
– la presenza, proprio tra i candidati avvantaggiati dalla previsione di cui all’articolo 3 del bando, di persone legate da rapporti di stretta parentela con figure apicali dell’autorità politica/istituzionale di riferimento dell’Agenzia determina un potenziale conflitto d’interessi, anche solo apparente;
– in un concorso pubblico, anche l’apparenza di un favoritismo basato su rapporti personali può compromettere il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità sanciti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che episodi analoghi, verificatisi in altre amministrazioni pubbliche, sono stati oggetto di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato e dell’ANAC, come evidenziato nelle relazioni annuali dell’ANAC a conferma della necessità di vigilare attentamente sulle modalità di definizione dei requisiti di accesso ai concorsi;

ACCLARATO che la tutela dell’immagine e dell’integrità dell’Amministrazione regionale impone una verifica accurata delle dinamiche che hanno portato alla formulazione del bando e alle successive modifiche;

RILEVATO che una procedura concorsuale deve essere costruita in modo tale da garantire l’assenza di vantaggi impropri, anche solo indiretti, a tutela dell’interesse pubblico e della credibilità istituzionale,

chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) quali siano le ragioni tecniche e amministrative che hanno reso necessarie tre rettifiche del bando in un periodo così ristretto;
2) se la previsione dell’articolo 3 del bando sia stata valutata alla luce dei principi di imparzialità e trasparenza richiesti dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
3) se siano state effettuate verifiche interne per escludere qualsiasi condizione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi o vantaggio improprio connesso alla partecipazione di candidati legati da rapporti di parentela con figure politiche o istituzionali;
4) se non si ritenga opportuno avviare una revisione complessiva della procedura al fine di ristabilire piena fiducia nella trasparenza del concorso e nel corretto operato dell’Agenzia;
5) se, alla luce delle criticità emerse e al fine di tutelare l’immagine dell’Amministrazione, non appaia opportuna una valutazione da parte della Direzione generale dell’Agenzia circa l’eventualità di rimettere il proprio incarico nelle mani della Giunta regionale, quale gesto di responsabilità istituzionale e di salvaguardia della credibilità dell’ente;
6) se l’autorità politica di riferimento dell’Agenzia, considerato il delicato quadro delineato, non ritenga utile riflettere sul proprio ruolo e valutare, nella massima autonomia, l’opportunità di iniziative personali, ivi comprese eventuali dimissioni, finalizzate a preservare il prestigio delle istituzioni e a fugare ogni dubbio sulla piena imparzialità dell’azione amministrativa.

Cagliari, 27 novembre 2025

Recapiti
Michela Ghiani