Indennità di disoccupazione agricola 2025: criteri di calcolo e valorizzazione dei periodi di CISOA - redigo.info

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La Circolare Inps n. 149 illustra le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per il 2025, in base all’articolo 10-bis del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito nella legge 1 agosto 2025, n. 113.

La normativa prevede che, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, i periodi di CISOA concessi per emergenze climatiche agli operai agricoli (sia a tempo indeterminato che determinato), siano considerati come lavoro effettivo ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.

Gli operai agricoli, sia a tempo indeterminato che determinato, secondo il comma 2, art. 10-bis del Decreto Legge n. 92/2025, possono accedere alla CISOA in caso di intemperie stagionali, sospendendo l’attività lavorativa per l’intera giornata anche nel caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

La normativa prevede che i periodi di CISOA siano equiparati al lavoro, ai fini del calcolo della disoccupazione agricola 2025, solo quando la sospensione riguarda l’intera giornata, mentre l’equiparazione non vale per le riduzioni orarie.

Tale disposizione è applicata:

  • agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2025, a condizione che abbiano svolto almeno un giorno di lavoro effettivo nello stesso anno – restano esclusi gli operai agricoli a t.i. delle cooperative di trasformazione e commercializzazione (Legge n. 240/1984) che, con decorrenza 1° gennaio 2022, accedono alla NASpI;
  • agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi 2025 con almeno un giorno di lavoro effettivo.

Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025

L’indennità di disoccupazione agricola 2025 verrà calcolata sulle giornate effettivamente lavorate entro il limite annuo di 365 giorni, con sottrazione dei periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, delle giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e di quelle non indennizzabili.

L’indennità può essere erogata solo ai lavoratori che, sommando i periodi di CISOA a quelli di effettivo lavoro, non superano le 182 giornate.

Sul fronte economico, l’indennità resta pari al 40% della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per quelli a tempo indeterminato, senza contributo di solidarietà per questi ultimi.

La retribuzione di riferimento sarà basata sulla media ponderata tra retribuzione da lavoro e da CISOA.

Redazione redigo.info

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