Dal MEF il tasso di interesse legale per il 2026 - redigo.info

Compatibilità
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Con decreto 10 dicembre 2025 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre scorso, il Ministero dell’Economia modifica il tasso d’interesse legale, abbassandolo all’1,6% (dall’originario 2) in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2026.

La percentuale è modificata sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In relazione al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

L’attuale percentuale è valida fino al 31 dicembre 2025. Quella dell’1,6%, dal 1° gennaio 2026 al giorno di versamento compreso.

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto anche in merito al “costo” delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale. Infatti, dal dettato dell’art. 8 del D. Lgs. 218/97, evinciamo che, pagata la prima rata, le successive “devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre”; sul loro importo “sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

Il nuovo tasso

Per prassi consolidata:

– l’interesse cui la legge si riferisce è quello legale;

– il tasso resta invariato anche mutando per effetto degli appositi decreti ministeriali.

Ne consegue che, se il piano era già in essere nel 2025, le rate successive, da corrispondere nel 2026 e negli anni a seguire, saranno maggiorate degli interessi al 2%, non all’1,6%.

Viceversa, la riduzione del tasso di interesse legale per il 2026 non ha effetto sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del diritto di usufrutto: questi restano immutati.

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redazione