Lo scorso 25 novembre 2025 UNCI, AIFOS, ASSOESERCENTI, CONFIMPRESEITALIA, ITALPMI, UCI, VALITALIA PMI, FESICA hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Cooperative sociali e loro consorzi (T149), valido dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2028.
Il rinnovo introduce importanti novità economiche e normative.
CCNL Cooperative sociali: cosa cambia
Scatti d’anzianità
I lavoratori hanno diritto alla maturazione, per ogni biennio di anzianità presso una stessa cooperativa, a scatti d’anzianità per un massimo di 5, negli importi di seguito riportati:
| Livello | Importo |
| F2 Q | 118,53 € |
| F1 Q | 118,53 € |
| E2 Q | 94,50 € |
| F2 | 118,53 € |
| F1 | 118,53 € |
| E2 | 94,50 € |
| E1 | 80,58 € |
| D3 | 80,58 € |
| D2 | 69,72 € |
| D1 | 61,98 € |
| C3 | 61,98 € |
| C2 | 58,89 € |
| C1 | 55,77 € |
| B1 | 48,81 € |
| A2 | 40,29 € |
| A1 | 34,86 € |
Mensilità contrattuali
Per il triennio 2026-2028, ai lavoratori sarà riconosciuta la 14^ma mensilità in misura piena, pari a 12 ratei su 12.
Apprendistato professionalizzante
Durata. La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi, la durata massima è pari:
- per le grandi imprese a 60 mesi; 54 mesi per in caso di titolo di studio post obbligo o qualifica;
- per le piccole e medie imprese a 36 mesi;
- per il Settore manicure e pedicure esclusivamente estetico a 18 mesi;
- per le qualifiche impiegatizie a 36 mesi.
Orario di lavoro. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà prevedere il tempo parziale non inferiore al 50% dell’orario contrattuale, dunque 20 ore settimanali minime.
Proporzione numerica. Il numero di apprendisti che il datore di lavoro può occupare nella propria azienda non potrà superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio; in ogni caso, potranno essere assunti massimo 3 apprendisti (in caso di assenza di qualificati o in caso di numero di qualificati non superiore a 3).
Formazione. 80 ore medie annue ore le piccole e medie imprese; 70 ore medie annue per i contratti di apprendistato di durata 54 e 60 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori del 2° e 3° livello e gli operatori di vendita.
La nuova stesura del CCNL Cooperative sociali fornisce in maniera dettagliata l’inquadramento professionale, la durata e il trattamento economico previsto per i contratti di apprendistato professionalizzante. Tuttavia, i livelli per i quali è possibile attivare l’apprendistato risultano non compatibili con la classificazione del personale ad oggi adottata.
CCNL Cooperative sociali: contratto PAL di nuovo ingresso
Il contratto PAL è applicabile a soggetti che non hanno un’esperienza professionale superiore a 4 anni (nelle mansioni o qualifiche oggetto di assunzione). Il contratto, applicabile a tutti i lavoratori assunti con mansioni comprese tra il livello A e il livello D1, sarà esclusivamente a tempo indeterminato; il datore di lavoro potrà utilizzare il contratto PAL se applica integralmente il CCNL Cooperative sociali sia negli aspetti economici che normativi. Il contratto potrà essere utilizzato in assenza di requisiti per il contratto di apprendistato professionalizzante o apprendistato senza limiti di età.
Trattamento economico. In riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori con maturata esperienza di pari livello, il lavoratore ha diritto al seguente trattamento economico:
- 0-6 mesi: riduzione del 10%;
- 7-12 mesi: riduzione del 7,5%;
- 13-18 mesi: riduzione del 5%;
- 19-24 mesi: riduzione del 2,5%.
Straordinario e maggiorazioni
| Tipologia | Percentuale |
| Lavoro straordinario lavoratori discontinui (ore eccedenti l’orario pattuito) | 25% |
| Lavoro straordinario diurno – dalla 41° alla 48° ora | 20% |
| Lavoro straordinario diurno – oltre la 48° ora | 25% |
| Lavoro notturno e festivo | 35% |
| Lavoro straordinario notturno e festivo | 50% |
| Lavoro straordinario domenicale con riposo compensativo | 25% |
| Lavoro domenicale | 15% |
Indennità e varie
| Tipologia | Percentuale/Importo | Note |
| Indennità di cassa o maneggio denaro | 5% | |
| Indennità mensile di disponibilità lavoratori intermittente | 20% | |
| Indennità di presenza lavoratore notturno | 20,00 € | Per ciascuna notte passata effettivamente in struttura, si considera orario di lavoro retribuito dalle ore 22 alle 24 e della ore 7 alle ore 9, al di là della prestazione di servizio effettivo; l’indennità di 20 € si riconosce per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità comprese tra le 24 e le ore 7. Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie. L’individuazione delle attività e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura e, inoltre, il numero massimo di presenze notturne saranno definite a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione. |
| Indennità oraria di pronta disponibilità-reperibilità | 1,55 € | Indennità legata allo svolgimento di particolari servizi, prevede la reperibilità dei lavoratori e l’obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dal ricevimento della chiamata. Il servizio va di norma limitato nei periodi notturni, festivi e prefestivi e ha durata minima di 4 ore e massima di 12. In ogni caso di chiamata al lavoro, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario. Per ciascun dipendente, non potranno essere previsti più di 8 turni di pronta disponibilità al mese. |
| Indennità mensile di incarico | 80,00 € | Indennità spettante ai dipendenti destinatari di uno specifico incarico individuato dall’impresa |
| Indennità mensile di incarico Responsabile Tecnico/Preposto | 100,00 € |
Bilateralità
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ente bilaterale è stabilito nella misura di 8,5 €, di cui 7 € a carico azienda e 1,5 € a carico del dipendente, per 12 mensilità, in favore degli enti-confederazioni datoriali: Obinaf-Aifos; Ebips-Assoesercenti, Ebil-Confimprese Italia, Ebinalf-Italpmi, Fueb-Fueb; 8,5 €, di cui 7,5 € a carico azienda e 1 € a carico del dipendente, per 12 mensilità, invece, per gli enti-confederazioni datoriali: Enbilav-Valitalia Pmi.
L’azienda che ometta il versamento di tale contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 30 € mensili, per 13 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
OB Italia Salute. La contribuzione dovuta al Fondo è fissata in 15 € per 12 mensilità, di cui 13 € a carico dell’azienda e 2 € a carico del dipendente. Il datore di lavoro che ometta il versamento di tale contributo à tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 40 € per 12 mensilità.
Permessi ROL
Ai lavoratori sono riconosciute 28 ore annue.
Preavviso
| Anzianità | Livello | Preavviso |
| fino a 3 anni | F2- F1- E2 | 90 giorni di calendario |
| E1-D3- D2- D1- C3 | 45 giorni di calendario | |
| C2 | 30 giorni di calendario | |
| C1- B1- A2- A1 | 15 giorni di calendario | |
| oltre i 3 anni | F2- F1- E2 | 120 giorni di calendario |
| E1-D3- D2- D1- C3 | 60 giorni di calendario | |
| C2 | 45 giorni di calendario | |
| C1- B1- A2- A1 | 30 giorni di calendario |
CCNL Cooperative sociali: trasferta e trasferimento
Trasferta
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; in caso di utilizzo del proprio mezzo di locomozione, ha diritto ad un’indennità chilometrica secondo le tabelle ACI.
Il lavoratore ha diritto, inoltre, ad una diaria giornaliera pari a 15 €; 30 € nel caso in cui la prestazione sia svolta in più giornate lavorative. Se la prestazione in trasferta viene svolta per una durata superiore al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Gli addetti al trasporto merci tramite autocarri e autotreni che svolgono servizio extraurbano è erogata, per le trasferte di durata superiore alle 8 ore, un’indennità di trasferta forfettaria determinata in base alle ore di assenza, nelle seguenti misure:
- da 9 a 11 ore di assenza: 49% della quota giornaliera della normale retribuzione;
- da 12 a 16 ore di assenza: 81% della quota giornaliera della normale retribuzione;
- da 17 a 24 ore di assenza: 120% della quota giornaliera della normale retribuzione.
Trasferimento
Il lavoratore trasferito ha diritto ad un importo una tantum corrispondente a 3 mesi di retribuzione; nel caso in cui lo stesso sia costretto a sottoscrivere un contratto di affitto nella nuova località, ha diritto a ricevere, da parte del datore, l’importo del canone di locazione delle utenze domestiche, per almeno 6 mesi. Il datore è altresì tenuto al rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto , anche con riferimento ai familiari del lavoratore.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Conservazione del posto. 270 giorni, per anzianità fino a 5 anni; 365 giorni per anzianità oltre i 5 anni. I periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi. In caso di patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica la conservazione del posto è estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia, da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
Trattamento economico. Il lavoratore ha diritto a percepire le seguenti percentuali calcolate sulla normale retribuzione:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata pari o inferiore a 8 giorni, limitatamente al primo evento morboso in ragione d’anno di calendario, 100% per i primi 3 giorni; 100% dal 4° al 180° giorno;
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a 8 giorni, 100% della retribuzione dal 1° giorno al 180°.
Infortunio sul lavoro
Trattamento economico. Il giorno dell’infortunio (1° giorno) è retribuito al 100%; dal 2° al 4° giorno 60% della retribuzione; dal 5° giorno al 20°, 90% della normale retribuzione, dal 21° al 180° giorno, 100% della normale retribuzione.
Altri istituti
Il rinnovo del CCNL Cooperative sociali introduce, inoltre, novità riguardanti:
- i contratti a tempo determinato;
- i lavoratori discontinui;
- i permessi straordinari retribuiti;
- gli altri permessi, aspettative e congedi;
- il preavviso di licenziamento e dimissioni.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info