Invalidità civile: tutti gli importi previsti per il 2026, e relativi limiti di reddito

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Gli aumenti medi delle prestazioni civili ammontano a circa 3–4 euro al mese, con limiti di reddito aggiornati per ciascuna categoria

Come avviene ogni anno, anche per il 2026 l’INPS ha provveduto all’aggiornamento degli importi delle prestazioni assistenziali riconosciute a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Gli adeguamenti derivano dall’applicazione della perequazione automatica legata all’andamento dell’inflazione e sono stati ufficializzati con la Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 e con il relativo allegato contenente le tabelle aggiornate.

Per il 2026 la perequazione provvisoria è fissata all’1,4%. Contestualmente, viene aggiornato anche il valore del trattamento minimo INPS (cioè l’importo minimo garantito dall’INPS per tutte le pensioni previdenziali), che per il nuovo anno è pari a 611,85 euro mensili. Questo valore rappresenta un parametro di riferimento utilizzato dall’Istituto anche per l’adeguamento di alcuni limiti di reddito previsti per l’accesso alle prestazioni assistenziali.

Restano escluse dall’applicazione di limiti reddituali alcune prestazioni specifiche, come l’indennità di accompagnamento e l’indennità di comunicazione, che continuano a essere riconosciute indipendentemente dal reddito anche nel 2026.

LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO E PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

Sulla base delle tabelle ufficiali INPS, per il 2026 i limiti di reddito personale annuo necessari per il diritto alle prestazioni sono i seguenti:

  • invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordomuti: 20.029,55euro;
  • invalidi civili parziali e minori titolari di indennità di frequenza: 5.852,21euro.

Il rispetto di questi limiti è condizione necessaria per il riconoscimento dell’assegno o della pensione di invalidità civile.

IMPORTI MENSILI 2026

Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità viene così modificato:

  • Importo mensile per INVALIDI, CIECHI PARZIALI e SORDI: 340,71 (nel 2025 era 336,00).
  • Importo mensile per CIECHI ASSOLUTI (non ricoverati): 368,46 (nel 2025 era 363,37).

Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, che vede un lieve ritocco – sempre in aumento – portandosi a 552,27 per gli invalidi totali (nel 2025 era 542,02) e a 1.064,98 per i ciechi assoluti (nel 2025 era 1.022,44).

TUTTI GLI IMPORTI, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

Nell’Allegato n.2 alla Circolare sono inserite le tabelle con gli importi del trattamento minimo delle prestazioni assistenziali, suddivise in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni, nel caso in cui le stesse siano collegate al reddito.

  • CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

Limite di reddito annuo personale: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

  •  CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

Limite di reddito annuo personale: 20.040

Importo mensile pensione d’invalidità: 368,46

  •  CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

Limite di reddito annuo personale: 20.040

Importo mensile pensione d’invalidità: 340,71

  • CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE

Limite di reddito annuo personale: nessuno

Importo mensile indennità speciale: 238,14

  • CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 368,46

Limite di reddito annuo personale per lindennità di accompagnamento: nessuno

Importo mensile indennità di accompagnamento: 1.064,98

  • CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

Limite di reddito annuo personale per lindennità di accompagnamento: nessuno

Importo mensile indennità di accompagnamento: 1.064,98

  • CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

Limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 20.040

Importo mensile pensione d’invalidità: 340,71

Limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno

Importo mensile indennità speciale: 238,14

  • CIECHI CIVILI PARZIALI, MINORI ANNI 18, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

Limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

Limite di reddito annuo personale per lindennità speciale: nessuno

Importo mensile indennità speciale: 238,14

  • IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA

Limite di reddito annuo personale: 9.676,00

Importo mensile pensione dinvalidità: 249,38

  • CIECHI CIVILI ASSOLUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Limite di reddito annuo personale: nessuno

Importo mensile indennità di accompagnamento: 1.064,98

  • SORDOMUTI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

Limite di reddito annuo personale per la pensione: 20.040

Importo mensile pensione d’invalidità: 340,71

Limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno

Importo mensile indennità di comunicazione: 274,17

  • SORDOMUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

Limite di reddito annuo personale: nessuno

Importo mensile indennità di comunicazione: 274,17

  • SORDOMUTI MAGGIORENNI CON SOLA PENSIONE

Limite di reddito annuo personale: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

  • INVALIDI CIVILI TOTALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA PENSIONE, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO

Limite di reddito annuo personale: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

  • INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO

Limite di reddito annuo personale: 5.850

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

  • INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, NON RICOVERATI GRATUITAMENTE

Limite di reddito annuo personale per la pensione: 20.040

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

Limite di reddito annuo personale per lindennità di accompagnamento: nessuno

Importo mensile indennità di accompagnamento: 552,27

  • INVALIDI CIVILI MAGGIORENNI (anche ultrasessantacinquenni) CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, NON RICOVERATI GRATUITAMENTE

Limite di reddito annuo personale: nessuno

Importo mensile indennità di accompagnamento: 552,27

  • INVALIDI CIVILI PARZIALI MINORENNI CON SOLA INDENNITÀ DI FREQUENZA

Limite di reddito annuo personale: 5.850

Importo mensile pensione dinvalidità: 340,71

  • INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ACCERTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ

Limite di reddito annuo personale: 5.850

Importo mensile: 343,97 o 538,69 a seconda che si tratti di Pensione Sociale o Assegno Sociale

Limite di reddito annuo personale per lindennità di accompagnamento: nessuno

Importo mensile indennità di accompagnamento: 552,27

  • AUMENTO PENSIONE/ASSEGNO INFRASESSANTACINQUENNI (lavoratori o pensionati cui sia stata riconosciuta l’invalidità dopo i 65 anni d’età)

Limite reddituale annuo titolare solo: 137,26

Limite reddituale annuo titolare coniugato: 981,46

Importo aumento mensile spettante: 10,33

  • LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

Possono accedere alle indennità solo i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e abbiano almeno 35 anni di età.

Le indennità sono previste dall’Art. 39, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, e sono destinate ai seguenti lavoratori:

  • affetti da talassemia major (nota anche come morbo di Cooley);
  • affetti da drepanocitosi;
  • affetti da talasso-drepanocitosi;
  • affetti da talassemia intermedia sottoposti a trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Per l’anno 2026, le indennità sono state rinnovate e adeguate al trattamento minimo, con importo mensile pari a 611,85 €, indipendentemente dal reddito del beneficiario.

Questa misura garantisce un sostegno economico diretto ai lavoratori più gravemente compromessi dalle malattie ematologiche rare, facilitando l’accesso a terapie continuative e trattamenti specifici senza ulteriori vincoli reddituali.

PRESTAZIONI SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA

Chi riceve prestazioni soggette a revisione sanitaria conserva tutti i benefici già riconosciuti fino al termine della verifica. Durante questo periodo, gli importi continuano a essere erogati regolarmente, senza interruzioni.

TRASFORMAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN ASSEGNO SOCIALE

Al raggiungimento dell’età prevista per l’assegno sociale, la pensione di invalidità civile viene trasformata automaticamente in assegno sociale. Per il 2026, il requisito anagrafico rimane quello stabilito dalla normativa vigente, ossia 67 anni.

In occasione del rinnovo, l’INPS ricalcolerà le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordomuti che compiono 67 anni entro il 30 novembre 2026, utilizzando i dati reddituali memorizzati negli archivi per l’accertamento del diritto e della misura dell’assegno sociale. Sulla base della perequazione prevista, l’importo dell’assegno sociale per il 2026 sale a 542,02 €.

In assenza di informazioni reddituali aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di 67 anni, l’importo dell’assegno sociale viene attribuito senza l’adeguamento previsto dalla perequazione annuale

CALENDARIO DEI PAGAMENTI

Le pensioni e gli assegni saranno disponibili a partire dal secondo giorno bancabile (un giorno in cui gli istituti di pagamento, come banche e Poste Italiane, effettuano operazioni finanziarie e accrediti). di ogni mese. Per gennaio 2026, ad esempio, il pagamento arriverà dal 3 gennaio per Poste Italiane e dal 5 gennaio per le banche, assicurando regolarità e continuità nelle erogazioni mensili.

Recapiti
info@osservatoriomalattierare.it (Alessandra Babetto)