Con il messaggio n. 73 dell’8 gennaio 2026, l’INPS ci informa che sono in fase di notificazione gli annullamenti degli esoneri contributivi concessi durante l’emergenza Covid, a seguito della conclusione dei controlli ex post effettuati dall’INPS. Le verifiche hanno riguardato la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cosiddetto “Decreto Rilancio”), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Per i casi con esito negativo, l’Istituto sta procedendo all’invio dei provvedimenti di annullamento. Le motivazioni del rigetto non sono riportate solo negli atti notificati, ma anche nelle “note di elaborazione” presenti in calce alla domanda di esonero, consultabile tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Nella stessa sezione sono indicati gli importi eventualmente da restituire, corredati dalle relative codeline per il pagamento.
Annullamenti e conseguenze per le aziende
Le aziende che riscontrano un debito nel proprio estratto conto previdenziale possono regolarizzare la posizione attraverso due modalità: presentando una “Richiesta di calcolo delle somme aggiuntive” tramite la funzione di Comunicazione Bidirezionale, oppure inoltrando un’istanza di rateazione accedendo alla sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Un aspetto rilevante riguarda il regime sanzionatorio. Se il pagamento dei contributi dovuti avviene integralmente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure se entro lo stesso termine viene presentata un’istanza di rateazione, la sanzione civile prevista subisce una riduzione del 50%. La misura discende dalla modifica all’articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388 del 2000, introdotta dal decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 e confermata dalla legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024. In caso di pagamento rateale, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.
Resta infine aperta la possibilità di contestare l’annullamento. I soggetti interessati possono presentare un’istanza di riesame utilizzando la funzione di Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, selezionando come oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
Redazione redigo.info