Con la recente pubblicazione della Circolare n. 36/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito il complesso quadro operativo necessario per affrontare l’avvio della fase definitiva del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
Con la pubblicazione della Circolare n. 36/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha delineato il quadro operativo necessario per l’avvio della fase definitiva del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). Questo documento, emesso dalla Direzione Dogane, fornisce chiarimenti fondamentali riguardo al Regolamento (UE) 956/2023, segnando un passaggio cruciale da una fase transitoria a un regime pienamente vincolante che avrà ripercussioni significative sulle importazioni extra-UE a partire dal 1° gennaio 2026.
La novità principale della fase definitiva consiste nell'obbligo per chi desidera importare merci soggette a CBAM di conseguire la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima dell'operazione doganale.
- Obbligo di autorizzazione: prima di introdurre le merci nel territorio dell’Unione, l'importatore stabilito in uno Stato membro è tenuto a richiedere l’autorizzazione tramite il registro CBAM.
- Semplificazioni AEO: per velocizzare le procedure burocratiche, è stata introdotta la possibilità di indicare il numero AEO (Operatore Economico Autorizzato) nella domanda di autorizzazione, facilitando i controlli anticipati da parte delle autorità.
- Rappresentanza doganale indiretta: nel nuovo regime CBAM, il rappresentante doganale indiretto ricopre un ruolo centrale e responsabile. Se un importatore decide di avvalersi di tale figura, il rappresentante deve ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, anche se l'importatore rappresentato rientra nell'esenzione de minimis per importazioni inferiori a 50 tonnellate annue.
Inoltre, è prevista una deroga temporanea: chi ha richiesto l’autorizzazione entro il 31 marzo 2026 può proseguire le importazioni fino alla decisione dell'autorità competente, e comunque non oltre il 27 settembre 2026.
Per quanto riguarda le novità del Regolamento UE 2083/2025 relative alla soglia de minimis di 50 tonnellate di massa netta per anno civile (si precisa che l’esenzione non si applica a idrogeno ed energia elettrica), la Circolare sottolinea che, se un importatore supera tale soglia durante l’anno, diviene immediatamente obbligato per tutte le emissioni incorporate nelle merci importate sin dall’inizio di quell’anno civile.
Infine, l’ADM ha fornito istruzioni dettagliate sulla compilazione dei tracciati doganali, presentando gli adempimenti dichiarativi con codici specifici per il sistema CERTEX.
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