Fondo di Tesoreria TFR: nuove soglie dimensionali dal 2026 - redigo.info

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Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni riguardanti il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

Destinatari e requisiti

L’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria riguarda i lavoratori disciplinati dall’articolo 2120 del codice civile e i datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico), gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici privatizzati per i rapporti di lavoro di diritto comune. Restano esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salvo i rapporti integralmente privatistici.

In caso di operazioni societarie (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria decorre dal periodo di paga in corso al momento del trasferimento, se il nuovo datore di lavoro è soggetto alla disciplina.

L’obbligo sussiste anche per i lavoratori all’estero per i quali il datore di lavoro accantona il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c., indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato.

Per i lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare, sia di prima assunzione (previa scelta entro 60 giorni) che già in forza, il TFR maturando deve essere versato al Fondo di Tesoreria, a condizione che il datore di lavoro rientri nei requisiti dimensionali previsti.

Requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro), riferita all’anno solare precedente, come di seguito dettagliato:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027;
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Di conseguenza, se il datore di lavoro non raggiunge nel 2025 la soglia dimensionale prevista (media annua inferiore a 60 dipendenti), non è tenuto a versare il TFR al Fondo di Tesoreria nel corso del 2026; qualora, invece, la soglia venga superata durante il corso del 2026, l’obbligo di conferimento scatterà a partire dal periodo di paga di gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale sarà verificato sulla base della media dei lavoratori dell’anno 2026.

Relativamente al 2026, l’obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024, poiché, ai fini del calcolo della media occupazionale, è necessario che l’attività aziendale sia stata già avviata e consolidata prima del 2025.

Quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, applicando alla stessa l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5); il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo di solidarietà FPId (0,50%).

Codice di autorizzazione 1R. I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione 1R – Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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