Chiarimenti dall'INL sull'anticipo mensile del TFR - redigo.info

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Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla legittimità dell’erogazione anticipata e continuativa del TFR direttamente in busta paga, rispondendo a un quesito posto dall’Ispettorato metropolitano di Milano. Il documento, basandosi sulle norme vigenti e sull’orientamento della giurisprudenza, chiarisce i limiti entro i quali è possibile riconoscere l’anticipazione del TFR.

In particolare, l’Ispettorato precisa che l’erogazione sistematica e automatica del TFR mensilmente in busta paga, al di fuori delle ipotesi specificatamente previste dalla legge, non risulta conforme alla normativa. Viene inoltre evidenziato che un accordo, sia collettivo che individuale, non può legittimare tale prassi, in quanto determinerebbe una trasformazione del TFR in una componente retributiva ordinaria, con conseguente assoggettamento a contribuzione previdenziale e a tassazione ordinaria.

Tale posizione trova conferma anche nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4670 del 22 febbraio 2021, che qualifica come “mera integrazione retributiva” le somme corrisposte mensilmente in assenza dei presupposti legittimi per l’anticipazione del TFR.

In presenza di tale prassi non conforme, il personale ispettivo dell’INL è tenuto ad intervenire. Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 124/2004, infatti, può essere disposto l’obbligo per il datore di lavoro di accantonare le quote indebitamente erogate. In caso di mancato adeguamento al provvedimento, l’Ispettorato applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro, determinata in misura fissa di 1.000 euro, poiché in questo caso non è possibile ricorrere alla procedura di diffida prevista dall’art. 13, comma 2, del medesimo decreto.

L’INL ricorda, infine, che per le imprese con almeno 50 dipendenti vige dal 2007 l’obbligo di versare il TFR maturato al Fondo di Tesoreria INPS. Tale obbligo comporta l’indisponibilità delle somme conferite, in quanto aventi natura di contribuzione previdenziale. Di conseguenza, qualsiasi erogazione del TFR al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge costituisce una violazione della normativa vigente.

Redazione redigo.info

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