Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l’INPS ci informa che dal 2026 cambia il quadro contributivo per artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni speciali autonome. Le nuove disposizioni fissano regole ormai a regime su aliquote, redditi imponibili, agevolazioni e scadenze di pagamento.
Aliquote contributive al 24%
A partire dal 1° gennaio 2025, e quindi confermate per il 2026, le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti hanno raggiunto il livello definitivo del 24%, come previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Per gli iscritti alla Gestione commercianti resta però un’ulteriore aliquota aggiuntiva dello 0,48%, destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ne deriva che nel 2026 le aliquote complessive risultano pari a:
- 24% per gli artigiani;
- 24,48% per i commercianti.
A tali percentuali si aggiunge il contributo fisso per maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Reddito minimale
In base alla rivalutazione ISTAT (+1,4%), per il 2026 il reddito minimale annuo ai fini del calcolo dei contributi IVS sale a 18.808 euro.
Il contributo annuo sul minimale risulta pari a:
- 4.521,36 euro per gli artigiani;
- 4.611,64 euro per i commercianti.
Per chi opera solo alcuni mesi nell’anno, il contributo mensile è di circa 377 euro per gli artigiani e 384 euro per i commercianti.
I contributi sono dovuti sull’intero reddito d’impresa prodotto nel 2026 per la parte eccedente il minimale, fino a 56.224 euro. Oltre questa soglia scatta un aumento di un punto percentuale dell’aliquota.
Il massimale di reddito imponibile varia in base all’anzianità contributiva:
- 93.707 euro per chi era già iscritto prima del 1° gennaio 1996;
- 122.295 euro per chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Scadenze di pagamento
I contributi sul minimale devono essere versati in quattro rate tramite modello F24:
- 18 maggio 2026;
- 20 agosto 2026;
- 16 novembre 2026;
- 16 febbraio 2027.
I contributi sul reddito eccedente il minimale seguono invece le scadenze previste per il pagamento dell’IRPEF, come saldo e acconti.
Redazione redigo.info