Agevolazioni auto e IVA al 4%: per i veicoli adattati non è sempre necessaria la Legge 104

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Un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate conferma che per accedere al beneficio fiscale basta la certificazione di ridotte o impedite capacità motorie permanenti

Per accedere all'acquisto di un'auto con IVA agevolata al 4% non è sempre necessario possedere il verbale di riconoscimento della Legge 104/92. A fare chiarezza e a superare una convinzione molto diffusa è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, offrendo un'interpretazione che aiuta a snellire i carichi burocratici. Si tratta di una novità preziosa per chi convive con disabilità o malattie rare a forte impatto motorio: per questi pazienti, infatti, l'automobile va ben oltre il concetto di semplice mezzo di trasporto, confermandosi uno strumento fondamentale di autonomia e partecipazione sociale.

IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: LA RISPOSTA N. 35/2026

Con la pubblicazione della Risposta n. 35/2026, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un contribuente, ribadendo e consolidando un principio vitale: per applicare l'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di veicoli adattati, il certificato della Legge 104 non è l'unico documento valido.

Il Fisco ha infatti chiarito che la normativa di riferimento (l'art. 8 della Legge 449/1997) ha come obiettivo primario quello di agevolare le persone con una disabilità motoria permanente che rende necessario l'adattamento del veicolo. Di conseguenza, il "cuore" del diritto all'agevolazione non risiede nel possesso formale del verbale 104, ma nella certificazione medica che attesti in modo inequivocabile la patologia motoria.

I DOCUMENTI REALMENTE NECESSARI PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Cosa deve presentare, dunque, al concessionario una persona con ridotte capacità motorie per ottenere lo sconto sull'IVA? Secondo le direttive dell'Agenzia, sono sufficienti:

·        un certificato di invalidità rilasciato da una Commissione Medica Pubblica (esempio INPS o ASL), che attesti esplicitamente che il soggetto è portatore di "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" (non è necessario che questo certificato faccia riferimento alla Legge 104);

·        la copia della patente di guida speciale con l'indicazione degli adattamenti prescritti per il veicolo, se la persona con disabilità è anche il conducente;

·        un atto notorio (o una dichiarazione sostitutiva) in cui si dichiara che nel quadriennio precedente non si è beneficiato della stessa agevolazione per un altro veicolo;

·        il documento che certifica l'adattamento del veicolo, necessario al momento del collaudo o dell'immatricolazione.

UN IMPATTO REALE PER LE PERSONE

Questa precisazione normativa ha un impatto pratico immediato per chi affronta patologie complesse. L'iter burocratico per ottenere il verbale definitivo della Legge 104 richiede spesso mesi di attesa tra visite e commissioni; tempistiche che mal si conciliano con l'esigenza di adattare una vettura in tempi brevi – ad esempio con comandi al volante, pedaliere modificate o rampe di accesso – per poter continuare ad andare al lavoro, sottoporsi alle terapie e mantenere la propria indipendenza. Sapere che è sufficiente un certificato di invalidità che attesti la natura permanente del deficit motorio permette di aggirare l'ostacolo, accorciando drasticamente i tempi per l'acquisto e la modifica del mezzo.

È importante ricordare che questa semplificazione si applica specificamente ai veicoli che devono essere obbligatoriamente adattati alla disabilità del conducente o del passeggero. Per altre categorie di disabilità (come quella sensoriale visiva o uditiva, o per disabilità intellettive e psichiche gravi con indennità di accompagnamento), la normativa prevede regole diverse: per queste l'adattamento del veicolo non è richiesto, ma restano in vigore i criteri certificativi specifici (tra cui l'art. 3 comma 3 della Legge 104).

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info@osservatoriomalattierare.it (Alessandra Babetto)