Dal 7 aprile 2026 scattano nuove sanzioni per i datori di lavoro che non consegnano al lavoratore e al RLS l’informativa annuale sulla sicurezza nel lavoro agile, come previsto dalla Legge n. 34/2026. La violazione rientra ora tra quelle sanzionate dal D.Lgs. 81/2008, con pene che vanno dall’arresto da due a quattro mesi all’ammenda fino a 7.403,96 euro. L’obbligo, già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017, diviene così perentorio e centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro nei contesti flessibili.
L’informativa deve descrivere i rischi generali e specifici del lavoro agile, incluse le misure di prevenzione, l’uso dei videoterminali e le procedure di emergenza.
Il peso delle nuove sanzioni collegate all’informativa annuale
Come evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi” del 2 aprile 2026, la riforma rafforza:
– informazione;
– consapevolezza;
– responsabilizzazione del lavoratore,
chiedendo alle aziende un aggiornamento puntuale delle procedure per evitare sanzioni e garantire piena conformità normativa.
La Legge n. 34/2026 segna un passaggio significativo nel processo di evoluzione della normativa prevenzionistica, riconoscendo che la tutela della salute e sicurezza deve essere garantita anche nei contesti di lavoro flessibile e decentralizzato.
L’introduzione di un regime sanzionatorio specifico mira a rafforzare l’effettività dell’obbligo informativo, rendendolo uno strumento centrale per la prevenzione dei rischi nel lavoro agile.
Redazione redigo.info