E’ stato sottoscritto da Conflavoro PMI e Fesica Confsal l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi Conflavoro.
Il documento introduce variazioni normative ed economiche che avranno effetto a decorrere dal 1 aprile 2024.
Le modifiche al CCNL 2023-2026
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Periodo di comporto. In caso di assenze per infortunio o malattia professionale, il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per:
- 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo
- 240 giorni di calendario (nell’arco temporale di 36 mesi) in caso di sommatoria di più eventi.
Tempo determinato
Per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi – tenuto conto delle caratteristiche del settore – le Parti individuano le seguenti causali (ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 81/2015 e smi):
- saldi invernali ed estivi, relativi alle vendite di fine stagione;
- fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale, compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi all’evento;
- festività natalizie (periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio);
- festività pasquali (periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua);
- necessità di specifiche professionalità nei processi organizzativi e/o produttivi al fine ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
- necessità di specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
- necessità di specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- incremento temporaneo per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
- necessità di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività;
- impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- lavoratori di età superiore a 50 anni;
- sostituzione di lavoratori assenti o con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 giorni nell’arco di 48 mesi)
Istituti di carattere sindacale
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e Territoriali (RST). I componenti delle RSA hanno diritto a:
- 10 ore mensili di permesso retribuito nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti
- 12 ore mensili nelle aziende da 51 a 200 dipendenti
- 15 ore mensili nelle aziende che occupano oltre 200 dipendenti
Livello | Minimo dal 01/04/2024 | Minimo dal 01/03/2025 | Minimo dal 01/11/2025 |
Quadri | 2.613,28 € | 2.665,38 € | 2.726,18 € |
1 | 2.405,50 € | 2.452,45 € | 2.507,20 € |
2 | 2.148,70 € | 2.189,30 € | 2.236,65 € |
3 | 1.909,95 € | 1.944,65 € | 1.985,15 € |
4 | 1.720,00 € | 1.750,00 € | 1.785,00 € |
5 | 1.603,25 € | 1.630,35 € | 1.662,00 € |
6 | 1.490,30 € | 1.514,65 € | 1.543,05 € |
7 | 1.354,15 € | 1.375,00 € | 1.399,35 € |
Op. di Vendita A | 1.659,10 € | 1.687,45 € | 1.720,50 € |
Op. di Vendita B | 1.473,00 € | 1.496,80 € | 1.524,55 € |
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi Conflavoro
Sitografia