Atto congiunto AdE/Inps. Auu, come predisporre la precompilata - redigo.info

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Un atto siglato congiuntamente da Entrate e Inps definisce come l’Istituto comunica all’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati sui figli a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (Auu).

Sono anche pronte le specifiche tecniche per la trasmissione.

La detrazione Irpef per figli a carico è riconosciuta, si rammenta, limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni. In linea con le disposizioni, dal 2023 i sostituti d’imposta non sono più tenuti a indicare nel prospetto dei familiari a carico delle Cu (Certificazioni uniche) i figli a carico minori di 21 anni, salvo casistiche particolari.

Nuova strada

Considerato che le Cu costituivano la fonte principale dell’Agenzia per la valorizzazione del prospetto dei familiari a carico nella dichiarazione dei redditi precompilata, è stato necessario mettere a punto una nuova modalità per attingere le stesse informazioni. Il contribuente, infatti, non può più beneficiare delle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, perché sostituite dall’Auu erogato dall’Inps, ma può sempre fruire delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

L’atto introduce modalità sperimentali

Pertanto, in accordo con l’Inps, l’atto prevede che, a partire dai dati 2023, in via sperimentale, l’Istituto di previdenza invii all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno 18 marzo, perché il 16 cade di sabato), i dati dei figli a carico minori di 21 anni per i quali nell’anno d’imposta precedente è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale, ai fini della corretta e completa predisposizione del prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, per ciascun percettore dell’Auu al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione unica, l’Inps comunica il codice fiscale del percettore dell’Assegno, il codice fiscale dei figli a carico minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto il contributo e se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore. L’Istituto comunica, inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in tali mesi.

Le comunicazioni contengono i soli dati relativi ai soggetti per i quali l’Inps ha verificato la genitorialità nell’ Anagrafe nazionale della popolazione residente o nel nucleo familiare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica resa (Dsu). La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella Dsu o, in assenza di Isee, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’Assegno unico e universale.

L’atto prevede che per il primo anno i dati non siano comunicati all’Agenzia se la domanda di riconoscimento dell’Assegno è presentata dallo stesso figlio minore di 21 anni, o dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario.

Le informazioni trasmesse dall’Ente di previdenza riguardano la situazione risultante dagli archivi a partire dal 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento.

Tre percorsi

Sono previsti tre tipi di invio:

  • ordinario, con il quale vengono comunicati i dati sul minore e l’Inps provvede ad attribuire ad ogni posizione un codice univoco;
  • correttivo, che sostituisce le informazioni presenti in posizioni già acquisite con esito positivo dal sistema telematico;
  • di cancellazione, comunicazione con cui sono trasmessi gli identificativi delle posizioni già inviate e acquisite positivamente, di cui si richiede l’eliminazione.

L’accesso delle Entrate alle informazioni inoltrate dall’Inps è concesso per fornire assistenza ai contribuenti ai fini della precompilata e delle attività di controllo.

Infine, l’Amministrazione finanziaria conserva i dati acquisiti entro i termini massimi di decadenza per accertamento delle imposte sui redditi, quindi:

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi o
  • nei casi di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Trascorso tale termine, le informazioni saranno cancellate (non se sussistano ulteriori esigenze di conservazione connesse a eventuali contenziosi in atto e nei casi comunque previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

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