Precompilata: anche titolari reddito autonomo e d'impresa - redigo.info

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In ossequio alle nuove disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, nel provvedimento n. 210954 del 29 aprile 2024 è prevista l’elaborazione, proprio a partire dal 2024, della dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

L’accesso, tramite lo scarico puntuale e massivo, è consentito anche agli intermediari delegati.

I contribuenti potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), rilasciate dai sostituti d’imposta.

La precompilata in via sperimentale

Per quest’anno, visto che la dichiarazione precompilata riferita alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro
dipendente e pensione è prevista in forma sperimentale, nel caso di presentazione del modello Redditi persone fisiche, il CAF o il professionista abilitato non è tenuto ad acquisire la documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione precompilata.

Il provvedimento 29 aprile prevede, inoltre, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata per dipendenti e pensionati, in alternativa a quella ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte al contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di conoscere le caselle del modello 730 da valorizzare o i codici da indicare nei singoli righi dello stesso modello.

Per il resto, sono confermate le disposizioni previste dal provvedimento del 9 aprile 2018.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

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