Il nuovo decreto Pnrr immette nel lavoro un intervento normativo volto alla tutela rinforzata della salute e sicurezza del lavoro, all’inasprimento del contrasto al “sommerso” nell’edilizia e in agricoltura e al fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro.
L’intervento è centrato sulla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nell’appalto. Il che si traduce nella estensione all’appaltatore fittizio – che, ricorrendo a prestatori di lavoro somministrati da soggetti non autorizzati, integra così la somministrazione illecita di lavoro – della responsabilità solidale che hanno committente e appaltatore (o subappaltatore) nei riguardi del lavoratore. E’ una novità assoluta: fino a ieri, egli non figurava come responsabile delle violazioni in materia di lavoro poiché non era il reale destinatario delle prestazioni lavorative. Oggi, dovrà corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, quelli contributivi e previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde il responsabile dell’inadempimento.
L’intervento nel lavoro domestico
Nel dettaglio, il dl 19/2024 fissa un esonero importante (che tocca l’arco temporale che va dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025): quello dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico con un ISEE in corso di validità non superiore a euro 6.000, nel limite di 3.000 euro annui, per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, purché questi: abbiano almeno ottanta anni; siano già titolari dell’indennità di accompagnamento.
A ottobre debutta la patente a crediti, titolo abilitante nei cantieri edili
Fortemente voluta dal ministro Calderone
Dal 1° ottobre dell’anno, sarà nuovo il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nel settore edile. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della nuova patente, digitale e rilasciata dall’INL; è titolo abilitante (se ne parla dettagliatamente in un articolo pubblicato per il giornale Liberoquotidiano).
E’ stato previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Alcune misure tra le altre interessano il rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato.
In particolare:
a. “lista di conformità INL”, un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato, che evita ai datori di essere sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica;
b. verifica di congruità del costo della manodopera, in ambito appalti pubblici e privati; è un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, e il committente, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva;
c. compliance aziendale, per incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e favorire, nel contempo, l’emersione del lavoro irregolare; si sostanzia nella riduzione delle sanzioni civili in caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” se la denuncia della situazione debitoria viene eseguita spontaneamente da parte del datore, prima della contestazione o della richiesta dell’ente impositore;
d. potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di:
– prorogare, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali già previste per l’INL;
– autorizzare, per gli anni 2024-2026, l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;
– rafforzare il contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);
– versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.
Sitografia