Ha un codice tributo – l’1838 – il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, commi da 58 a 62, L. n. 197/2022).
Somme a titolo di liberalità soggette a sostitutiva
La comunicazione è delle Entrate che, con consueta risoluzione (n. 11/E/2024), rammentano che l’articolo 1 citato prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, le somme che i clienti versano ai lavoratori “a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni indicate”.
Per consentire il versamento o la compensazione dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, il codice tributo è, dunque, il “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Le Entrate specificano anche le modalità di compilazione del modello F24.
Sitografia