Una tantum lavoratori part-time, specifiche INPS - redigo.info

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Il dl n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) ha previsto – articolo 2-bis – un’indennità una tantum pari a 550 euro per l’anno 2022, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, in possesso di specifiche condizioni legislativamente previste.

L’articolo 18, comma 1 (e comma 2), del dl n. 145/2023 stabilisce che questa disposizione si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Attraverso una norma di interpretazione autentica viene, pertanto, chiarito che la previsione è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come:

– verticali;

– misti;

– orizzontali,

purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del “decreto Aiuti”.

Alla luce delle disposizioni previste dall’articolo 18, commi 1 e 2, del dl n. 145/2023, e dell’ulteriore estensione della platea dei beneficiari della misura, per i lavoratori interessati:

– con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 è stata comunicata l’attivazione del servizio per la presentazione delle domande e sono state fornite le relative istruzioni operative per il riconoscimento dell’indennità una tantum per l’anno 2022;

– con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023 sono state fornite le relative istruzioni amministrative.

Gli esiti della domanda (come pure le relative motivazioni) sono consultabili dagli Istituti di Patronato e dal cittadino con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile dalla home page seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, e selezionando, dopo il login, la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2022)” e/o “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti delle istanze presentate sono disponibili nella sezione “Dati della domanda”; il provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Tanto premesso, con un nuovo messaggio (n. 491/2024), a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, INPS detta le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle Strutture territoriali.

Sitografia

www.inps.it

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