Agenzia delle Entrate: il sì alla tassazione agevolata per le APS - redigo.info

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Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risposta 135 del 18 giungo 2024, in merito alla tassazione agevolata per le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate prevedeva la risoluzione di un nodo: questo rappresentato dalla possibilità di avvalersi dell’agevolazione stabilita dall’Art. 82, comma 4, del 3 luglio 2017 (previsto dal Codice del Terzo Settore), nonostante i locali fossero acquistati con patto di riservato dominio e quindi con trasferimento della proprietà solo a saldo dell’ultima rata da parte dell’APS.

La risposta

Prevedendo la fattispecie un contratto di vendita “con riserva di proprietà”, l’Agenzia delle Entrate definisce le norme sulle quali si fonda la sua risposta:

  • articolo 1523 del Codice Civile, secondo cui “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata” ma specifica “assume i rischi dal momento della consegna
  • articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore, che prevede e chiarisce la tassazione agevolata “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del terzo settore” ma questo a condizione che i beni immobiliari siano utilizzati entro 5 anni dalla compravendita con riserva di proprietà.
  • circolare 21 febbraio 2014, per cui ai fini dell’imposta di registro, il contratto definito in questione, è parificato a quelli traslativi.

Dunque, date le norme e le specificazioni soprariportate, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nella fattispecie descritta, l’APS possa fruire dell’applicazione della tassazione agevolata, definita dal Codice del Terzo Settore.

Sitografia:

www.agenziaentrate.gov.it

www.redigo.info

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