Redditi diversi: nella categoria anche i premi post-master - redigo.info

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I premi erogati dalle Università agli studenti più meritevoli successivamente al conseguimento dei titoli di master sono da considerarsi redditi diversi non assimilabili ai redditi da lavoro dipendente, dato che non sono elargiti al fine di sostenere il periodo di studio o formazione ma solo successivamente, alla valutazione post-master comprensiva di votazioni intermedie e votazione finale.

Questo è ciò che si evince dalla risposta n. 184 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 16 settembre 2024.

Il quesito

L’istante ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate di essere immatricolato dall’anno Accademico 2021/2022. Nello stesso anno, l’Università ha bandito un avviso di selezione per l’attribuzione di premi di studio riservati agli studenti più meritevoli del corso: il premio sarebbe poi stato erogato al conseguimento del master, assoggettato da una ritenuta a titolo di imposta (IRPEF) del 25 per cento. Nel corso nel 2023 l’Istante è risultato vincitore del premio e incassando il premio in denaro da parte dell’Università.

Ciò detto, l’Istante richiede all’AE quale sia il regime fiscale applicabile alla fattispecie presentata, dato che, ad una propria valutazione, il premio non rientra nelle categorie reddituali definite dall’articolo 6 del TIUR, classificate in: redditi fondiari, redditi di capitali, redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, redditi di impresa o redditi diversi.

La valutazione dei premi master nell’ordinamento

L’articolo 50 del TIUR prevende che i redditi derivanti da “somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale” rientrino nella categoria dei redditi da lavoro dipendente. In questo caso però, la risposta non sarebbe del tutto esatta dato che il premio corrisposto all’Istante è successivo al conseguimento del master, non determinandosi come sussidio nel corso della sua durata.

Ai sensi dell’articolo 67 del TIUR, invece, il premio in questione potrebbe essere assimilato ai redditi diversi, dato che non è derivante dall’esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente ma, piuttosto, deriva dal riconoscimento di particolari “meriti artistici, scientifici o sociali“.

Ciò posto, i redditi diversi sono, ai fini fiscali, regolati dall’articolo 30 del TIUR: in ogni caso, ai premi conseguiti si applica l’aliquota del 25 per cento, ad esclusione di premi derivati da lotterie, tombole, pesche o per giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o competizioni.

Ad analisi completa, l’Agenzia delle Entrate, afferma che il premio in questione rientra nei redditi diversi e, dunque, è assoggettato al trattamento fiscale di ritenuta del 25 per cento.

Redazione redigo.info

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