Il Concordato Preventivo Biennale (CPB 2024-2025) è complesso. Dedicati all’istituto, gli Studi professionali si aggiornano dovendo rincorrere le modifiche di legge e le interpretazioni, tenendo l’occhio sulle FAQ che l’Amministrazione finanziaria emana. La questione, se riportata sul piano concreto, è che se il cliente che si serve dell’intermediario abilitato trae un’opportunità da questa nuova definizione, deve però sapere quali criticità vi sono annesse.
Come altre categorie di professionisti, anche i Consulenti del Lavoro hanno chiesto, a metà del mese, al Ministro Giorgetti e al suo vice Leo, la proroga della scadenza del 31 ottobre c.m., mancando la quale si rischia, scrivono nell’Approfondimento dedicato (pubblicato il 21.10.2024), la compromissione di un significativo numero di adesioni.
Nel testo, i Consulenti spiegano, infatti, innanzitutto che il termine del 31.10.2024 non rispetta i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, imposti per tutte le norme tributarie dalla Legge n. 212/2000, il cui articolo 3, comma 2 è chiaro nello stabilire che il contribuente deve avere quel lasso di tempo se le novità impattano sui suoi adempimenti fiscali. Il c.d. “decreto omnibus” (n. 113/2024) , intervenuto ad introdurre gli artt. 3-ter e 3-quater sul ravvedimento “speciale”, è stato convertito in Legge n. 143/2024, pubblicata in Gazzetta l’8 ottobre scorso, ed ha prodotto aggiornamenti al D. Lgs. n. 13/2024, che impattano sulla decisione se aderire al CPB entro fine ottobre. Disatteso, dunque, il predetto termine di sessanta giorni.
Difficile organizzarsi entro il 31.10 con il nuovo CPB 2024-2025
Quanto sopra premesso, i CdL passano alle conseguenze della difficoltà nell’organizzare, gli Studi la consulenza ai loro clienti dovendo gestire operativamente i nuovi adempimenti. E passano anche in rassegna quali obblighi li riguardano, tra cui:
1. verificare i requisiti soggettivi d’accesso o le cause di esclusione;
2. verificare i dati della precompilata nel cassetto fiscale del cliente dal 14.10 (data a partire dalla quale il contribuente ISA dispone di una utility personalizzata, che gli consente di computare maggiori basi imponibili e importi da corrispondere per l’adesione al ravvedimento “speciale” per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022), ai fini del calcolo delle imposte legate al ravvedimento “speciale” collegato al CPB 2024-2025 (solo 2024 per i contribuenti in regime “forfetario”);
3. conteggiare distintamente annualità e imposta sostitutiva dovuta, tenendo conto degli importi minimi;
4. accertarsi che non siano stati, nel frattempo, notificati PVC, schemi d’atto ovvero atti di recupero crediti entro il 9.10.2024 per il 2018; 31.3.2025 per gli anni 2019/2022;
5. per ultimo, inviare l’apposito modello di adesione al ravvedimento “speciale” secondo le indicazioni di un provvedimento agenziale del quale si attende l’emanazione.
Senza considerare, sottolinea l’Approfondimento, gli adempimenti postumi quali la predisposizione e l’invio degli F24, la verifica del pagamento delle rate (in caso di rateizzazione) perché non decada la sanatoria tributaria, e delle cause di decadenza del CPB.
Tornando al punto 2, la utility del cassetto fiscale è strumento che presenta anomalie: errori sugli importi; dati difformi per le annualità interessate da dichiarazioni integrative o tardive (o da accertamento); errori nel calcolo della sostitutiva e nella esclusione di annualità per cause di non applicabilità degli ISA.
Tutti i dati di cui sopra non possono, inoltre, essere recuperati massivamente dai professionisti intermediari.
Come i tributaristi dell’INT e i commercialisti del CNDCEC. E come Assosoftware
Ed allora, sommando le modifiche immesse nel sistema dal DL n. 155 del 19 ottobre scorso in relazione ai contribuenti ISA, che per le annualità tra il 2018 e il 2022 prevedono, ai fini del calcolo della imposta sostitutiva per il ravvedimento “speciale”, un procedimento a sé, le ragioni della richiesta di procrastinazione, che uniscono in un unico coro gli intermediari delle professioni contabili, appaiono ragionevolmente legittime.
Non di meno, i CdL richiamano a conclusione che Assosoftware ha comunicato, il 14 ottobre, come i produttori di software stiano rincorrendo le novità e le modifiche fatte in corsa, dal Legislatore e dalle Entrate, dovendo adeguare gli strumenti usati da professionisti e intermediari con nuove procedure.
Alessia Lupoi
Redazione redigo.info