REGOLAMENTO (UE) 988/2023. Dal 13 dicembre 2024 novità in tema di Sicurezza Generale dei Prodotti. Cosa occorre sapere per essere in regola – Federazione Moda Italia

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

Il 13 dicembre 2024 entra in vigore il Regolamento (UE) 988/2023 sulla Sicurezza generale dei prodotti (clicca qui) che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, con l’obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato UE.

Principale destinatario dell’obbligo di sicurezza è il produttore, a cui seguono a cascata le responsabilità degli altri operatori economici.

Tra gli obblighi  previsti per i distributori ricordiamo quello di verificare la presenza sul prodotto di:

  1. verifica presenza e conformità dell’etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini “cuoio“, “pelle” e “pelliccia“);
  2. denominazione ed indirizzo del produttore o dell’importatore per il fabbricante extra UE;
  3. numero tipo, lotto o serie per identificazione del prodotto.
  4. verifica che il fornitore operi nel rispetto del Regolamento;
  5. divieto di commercializzazione di prodotti non conformi
  6. collaborazione con le Autorità in caso di richiesta documentazioni.

Novità importanti per chi vende on-line che sarà equiparato a chi vende off-line:

  1. occorre il rispetto dei requisiti obbligatori in tema di etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini “cuoio“, “pelle” e “pelliccia“);
  2. l’indicazione dei riferimenti completi (con indirizzo) del fabbricante o, se il fabbricante non è stabilito nella UE, dell’operatore economico interessato;
  3. la pubblicazione delle informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore;
  4. qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

CLICCA QUI per gli approfondimenti.

Sul Sito del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno pubblicate delle FAQ in materia

Detalles de contacto
Massimo Torti