REGOLAMENTO (UE) 988/2023. Dal 13 dicembre 2024 novità in tema di Sicurezza Generale dei Prodotti. Cosa occorre sapere per essere in regola – Federazione Moda Italia

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Il 13 dicembre 2024 entra in vigore il Regolamento (UE) 988/2023 sulla Sicurezza generale dei prodotti (clicca qui) che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, con l’obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato UE.

Il Regolamento, in particolare, fornisce un nuovo quadro sulla sicurezza generale dei prodotti dell’Unione per tenere sotto controllo le sfide della digitalizzazione e la crescente quantità di beni e prodotti venduti online, andando incontro anche al rispetto del principio dello “Stesso mercato, stesse regole“.

Oltre agli obblighi previsti trasversalmente per tutti gli Operatori economici (in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato), il Regolamento dettaglia quelli principali e specifici che devono seguire:

  • Fabbricanti (qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona – ad esempio in caso di private label)
  • Rappresentanti autorizzati (persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento);
  • Importatori (qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo)
  • Distributori (qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto)
  • Fornitori di servizi di logistica (qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci)
  • Fornitori di un mercato online (un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti).

Principale destinatario dell’obbligo di sicurezza è il fabbricante, a cui seguono a cascata le responsabilità degli altri operatori economici.

Tra gli obblighi  previsti per i Distributori ricordiamo quello di verificare la presenza sul prodotto di:

  1. verifica presenza e conformità dell’etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini “cuoio“, “pelle” e “pelliccia“);
  2. denominazione ed indirizzo del produttore o dell’importatore per il fabbricante extra UE;
  3. numero tipo, lotto o serie per identificazione del prodotto.
  4. verifica che il fornitore operi nel rispetto del Regolamento;
  5. divieto di commercializzazione di prodotti non conformi
  6. collaborazione con le Autorità.

Novità importanti per chi vende on-line che sarà equiparato a chi vende off-line:

  1. occorre il rispetto dei requisiti obbligatori in tema di etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini “cuoio“, “pelle” e “pelliccia“);
  2. l’indicazione dei riferimenti completi (con indirizzo) del fabbricante o, se il fabbricante non è stabilito nella UE, dell’operatore economico interessato;
  3. la pubblicazione delle informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore;
  4. qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

CLICCA QUI per gli approfondimenti e qui per un abstract di Federazione Moda Italia-Confcommercio.

Federazione Moda Italia-Confcommercio mette a disposizione delle imprese del dettaglio Moda attraverso le Associazioni territoriali delle Confcommercio (per info, contattare la propria Associazione provinciale) le seguenti indicazioni per la realizzazione di un timbro ad hoc da apporre sulle copie commissioni e conferme d’ordine al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore o da inserire in calce alla mail/pec di conferma dell’ordine, a tutela degli operatori commerciali affinché venga garantito che le forniture di prodotti di Moda siano corredate da etichette scritte in italiano ed a norma.

Sul Sito del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state pubblicate delle FAQ in materia:

1) Cos’è il Regolamento (UE) 2023/988?
R: Il Regolamento (UE) 2023/988 è la nuova normativa europea sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga le precedenti Direttive 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e Direttiva 87/357/CEE concernente i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, con l’obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.

2) Quali prodotti sono coperti dal Regolamento?
R: Il Regolamento si applica a tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato europeo, sia nuovi che usati, riparati o ricondizionati, a meno che non esistano norme specifiche che regolano la sicurezza di quei prodotti o che tale tipologia di prodotti sia espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento.

3) Il Regolamento (UE) 2023/988 si applica esclusivamente ai prodotti non ricadenti in normative armonizzate?
R: No, ma l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/988, anche a prodotti ricadenti in normative armonizzate, è espressamente disciplinata dall’articolo 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento.
In particolare, l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate si applicano anche ai prodotti di consumo ricompresi nelle normative di armonizzazione dell’Unione se la stessa non contempla alcuni tipi di rischio. A titolo esemplificativo, gli operatori economici dovranno considerare i possibili rischi derivanti dalle nuove tecnologie nonché quelli impattanti sulla salute mentale dei consumatori, ove non coperti dalla specifica legislazione di armonizzazione.
Tra le altre disposizioni, si applicheranno a tutti i prodotti di consumo gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio, le disposizioni in tema di Safety Gate, nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti se la normativa di armonizzazione non prevede disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo.

4) Il Regolamento (UE) 2023/988 si applica anche ai prodotti destinati ai professionisti?
R: Sì, nell’eventualità che siano immessi sul mercato dei consumi e siano quindi acquistabili liberamente da parte dei consumatori presso un punto vendita fisico o un sito online, in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Pertanto, a titolo esemplificativo, la dicitura “per uso professionale”, nell’eventualità di un prodotto acquistabile anche dai consumatori, non esime dall’obbligo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/988.

5) Quando entrerà in vigore il Regolamento e quando termina il periodo transitorio?
R: Il Regolamento è stato pubblicato il 23 maggio 2023 e entrerà in vigore il 13 dicembre 2024.
I produttori e gli operatori economici hanno tempo fino al 13 dicembre 2024 per adeguarsi ai nuovi obblighi mentre, dopo tale data, non sarà più possibile immettere sul mercato prodotti non rispondenti al Regolamento (UE) 2023/988.

I prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 possono, invece, essere conformi alle prescrizioni della Direttiva 2001/95/CE.

6) Cosa si intende per immissione sul mercato?
Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea.
Quindi, nel caso di vendite online, un prodotto si intende messo a disposizione ogni volta che l’offerta è rivolta ai consumatori dell’Unione europea. Tale dato è valutato caso per caso, sulla base di diversi elementi, tra gli altri: è disponibile la spedizione in uno Stato membro; è presente la lingua del paese di destinazione; il dominio registrato.
Pertanto, i prodotti importati provenienti da Paesi extra UE, in data successiva al 13 dicembre 2024, da immettere in libera pratica dovranno essere già conformi al Regolamento (UE) 2023/988. Altresì, i prodotti già presenti sul territorio nazionale dovranno essere rispondenti al Regolamento (UE) 2023/988 prima della loro messa in vendita, salvo che la loro immissione sul mercato sia fatta prima del 13 dicembre 2024.
Come previsto dall’articolo 11, comma e) del disegno di legge di delegazione europea, è prevedibile una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti, inclusi gli stagionali e i prodotti a lenta movimentazione commerciale non coperti da apposita norma di armonizzazione immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla Direttive 2001/95/CE.

7) Chi è soggetto agli obblighi del fabbricante?
R: Si considera fabbricante, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare anche a terzi, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Pertanto, viene considerato fabbricante il titolare del marchio apposto sul prodotto o chi lo vende apponendo la propria denominazione commerciale, ed è quindi soggetto a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 9 del Regolamento.

8) Quali sono i dati di contatto da apporre sul prodotto?
R: Il fabbricante è tenuto a indicare il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, nonché l’indirizzo postale ed elettronico a cui essere contattato e, se diverso, quello del punto di contatto stabilito nell’Unione europea.
Se il fabbricante ha sede al di fuori dell’UE, sono necessari anche i dati del punto di contatto stabilito nell’Unione europea (articoli 9 e 16).

9) Cosa si intende per “indirizzo elettronico”?
R: Il termine “indirizzo elettronico” rappresenta un contatto elettronico diretto, come un indirizzo e-mail o una pagina web attraverso il quale i consumatori riescano a trovare agevolmente i dati di contatto diretti del fabbricante o del rappresentante stabilito nell’Unione europea.

10) Il Regolamento (UE) 2023/988 prevede la dichiarazione di conformità?
R: No, il Regolamento (UE) 2023/988 non prevede la dichiarazione di conformità come prescritto, altresì, da alcune normative di prodotto armonizzate.

11) Come devono essere comunicati i richiami dei prodotti e gli avvisi di sicurezza ai consumatori?
R: I consumatori devono essere informati, per quanto possibile, singolarmente e direttamente, per aumentare l’efficacia dei richiami. I consumatori, pertanto, dovrebbero essere incoraggiati a registrare i prodotti acquistati, al fine di ricevere informazioni sui richiami e avvisi sulla sicurezza.
L’operatore economico può utilizzare le informazioni di cui dispone per informare i consumatori tramite i dati di contatto in suo possesso.
Nel caso non fosse possibile contattare direttamente tutti i consumatori, si potranno prevedere degli avvisi di richiamo da pubblicare sul sito web dell’operatore economico, sui social media e da affiggere nei punti vendita fisici (articolo 35).
È importante in ogni caso che gli operatori economici si adoperino per avere dei sistemi di registrazione dei prodotti o di fidelizzazione della clientela e che i consumatori siano incoraggiati a caricare i loro dati di contatto con la finalità specifica di ricevere avvisi e richiami sulla sicurezza dei prodotti da loro acquistati.

12) Gli operatori economici devono tenere un registro dei reclami?
R: I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a detenere un registro dei reclami e a indagare sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e delle eventuali misure di sicurezza adottare.
Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari per indagare sul reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso e sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e, comunque, per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.
Altresì, il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, ne informa immediatamente il fabbricante o l’importatore.

13) Come devo trattare i dati personali dei consumatori?
R: Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con la normativa dell’Unione Europea riguardante la protezione dei dati. Questo significa che il trattamento dovrà rispettare i Regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, oltre alla direttiva 2002/58/CE.

14) Sanzioni amministrative e pecuniarie
R: In attesa della normativa di attuazione dell’art. 44, rimangono vigenti le sanzioni previste dal Codice del consumo attinenti agli obblighi da questo prescritti, così come le sanzioni previste dal recepimento di ulteriori normative di armonizzazione.
Inoltre, le Autorità di vigilanza, dal 13 dicembre 2024, possono adottare misure restrittive volta a limitare la circolazione di prodotti che non rispettano gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/988, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 e articolo 15 del Regolamento.

15) Sono un operatore economico, devo registrarmi sul Safety Business Gateway?
R: Sì, gli operatori economici hanno l’obbligo di registrazione sul portale Safety Gate Business.
Infatti, tutti gli operatori economici della catena di fornitura sono tenuti, in caso abbiano motivo di credere che un prodotto da loro immesso sul mercato sia pericoloso, a informarne direttamente l’Autorità competente tramite il portale Safety Business Gateway.
Pertanto, è importante che gli stessi si registrino sul portale per garantire la tutela dei consumatori e, nel caso di fornitori di mercati online, indicare il punto di contatto unico per garantire una comunicazione diretta per via elettronica con le Autorità di vigilanza del mercato.

16) Dove posso trovare ulteriori informazioni?
R: È possibile scaricare il manuale utente  del Safety Business Gateway facendo click sull’icona “!” in alto a destra, dove troverai la sezione “manuale utente”, al seguente link: https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/screen/public/home
Inoltre, per eventuali problemi tecnici relativi al Business Gateway, è possibile contattare JUST-BusinessGateway@ec.europa.eu.

Detalles de contacto
Massimo Torti