Ciò che rimarrà negli annali, delle ultime normative riguardanti il Superbonus e le agevolazioni inerenti la riqualificazione energetica degli edifici, sarà la loro complessità, la difficoltà di interpretarne in modo corretto dettagli e sfumature. Chi le ha introdotte ne è consapevole, tanto quanto chi ha dovuto rinunciare ad avviare i lavori per paura di sbagliare e per la complessità delle procedure. Il Superbonus 90 previsto per il 2023 – Decreto Aiuti Quater (dl 176/2022) -, applicato alle abitazioni unifamiliari (villette singole e a schiera), fondando su vincoli reddituali e burocratici, è stato ed è tuttora l’esempio più calzante.
In uno dei nostri articoli redatti a inizio 2023, provavamo infatti a fornirvi uno schema che fosse di aiuto nel definire la propria condizione in merito al quoziente familiare, valore di nuova introduzione e per i più difficile da calcolare e interpretare. Questa la situazione al momento (da febbraio 2023 non è cambiato nulla): è possibile usufruire del Superbonus ridotto al 90% per riqualificare la propria villetta a schiera (o altra abitazione indipendente), solo se la stessa è adibita ad abitazione principale e il quoziente familiare (reddito di riferimento per l’anno 2022) non supera i 15.000 €.
Seguono le soglie di reddito calcolate sulla base dei vari nuclei familiari:
- 1 COMPONENTE (un solo contribuente): € 15.000
- 2 COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente1): € 30.000
- 2 COMPONENTI (contribuente + UN familiare a carico diverso dal coniuge/convivente1): € 22.500
- 3 COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente1 + UN familiare a carico): € 37.500
- 3 COMPONENTI (contribuente + DUE familiari a carico diversi dal coniuge/convivente1): € 30.000
- 4 COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente/soggetto legato da unione civile + DUE familiari a carico): € 45.000
- 4 o più COMPONENTI (contribuente + TRE o più familiari a carico diversi dal coniuge/convivente1): € 45.000
- 5 o più COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente1 legato da unione civile + TRE o più familiari a carico): € 60.000
1 coniuge/convivente/soggetto legato da unione civile (in base all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l’apposita dichiarazione anagrafica).
Tre obiettivi da raggiungere: Superbonus 100% (anche) con cessione del credito e sconto in fattura
La situazione, stando all’ultima proposta di legge N. 969 (clicca qui per la versione integrale), potrebbe di nuovo cambiare. Il tema “Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici mediante l’esecuzione di opere edilizie o l’installazione o sostituzione di impianti” potrebbe sfociare in una totale ridefinizione del Superbonus, quindi delle detrazioni fiscali legate agli interventi di riqualificazione energetica e del patrimonio edilizio. A impressionare (in positivo) è l’orizzonte temporale, notevolmente ampliato rispetto alle normative e ai correttivi precedenti: le nuove proposte dovrebbero infatti abbracciare un arco di tempo lungo oltre 10 anni, fino al 2035 per la precisione.
Una prospettiva simile conferma quanto di buono sia stato in grado di produrre il Superbonus 110% il quale, pur con le criticità legate alla sostenibilità economica da parte della spesa pubblica, ha contribuito a migliorare il nostro patrimonio edilizio e a ossigenare un comparto fino al 2020 in affanno, quello delle opere edili e dei player deputati a compierle.
Il nuovo disegno di legge ha lo scopo di raggiungere almeno tre obiettivi: 1. calibrare gli importi massimi da impegnare nella riqualificazione sulle capacità di spesa dei soggetti più in difficoltà 2. inquadrarli in modo da essere sempre e comunque sostenibili per la finanza pubblica 3. soddisfare nel contempo le indicazioni contenute nella Direttiva Case Green di carattere europeo.
Questi tre punti si traducono in nuove aliquote di detrazione ossia:
• una detrazione fiscale del 60% su un tetto massimo pari a € 100.000, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, da ripartire in dieci quote annuali di uguale importo. Ciò per quanto riguarda gli interventi di carattere antisismico e di riqualificazione energetica di edifici esistenti, al fine di conseguire, per l’edificio, la classe di prestazione energetica E fino al 2035 e la classe di prestazione D entro il 2040.
• innalzamento dal 90% al 100% dell’aliquota di detrazione se l’abitazione interessata è “prima casa“, se il soggetto che ne beneficia abbia un reddito non superiore ai 15.000 euro (da capire se la cifra fa riferimento al quoziente familiare o all’ISEE) o maggiore in funzione del numero di componenti il nucleo familiare, a patto che i lavori interessino edifici di classe G da elevare alla classe di prestazione energetica E entro l’anno 2035.
Per favorire questo secondo punto e renderlo accessibile a chiunque ne rispetti i requisiti, la detrazione sarà fruibile non solo in dichiarazione dei redditi, ma anche con cessione del credito o con sconto in fattura. Mossa, quest’ultima, volta a superare una delle più evidenti contraddizioni dell’attuale Superbonus 90: il notevole esborso economico richiesto a soggetti a basso reddito.