Concordato semplificato senza detassazione - redigo.info

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La risposta ad interpello n. 179/E/2025 chiarisce che il legislatore non ha esteso la disciplina di favore del regime di detassazione ex art. 88, c. 4-ter del TUIR al concordato semplificato. E’ chiaro l’intento di limitare (agli accordi citati dall’art. 25-bis, c. 5 del CCII) le misure premiali; perciò, il richiamato c. 4-ter non può applicarsi alla relativa procedura.

Il citato articolo del Tuir stabilisce:

a. per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, la non imponibilità per quelle che derivino da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, o da procedure estere equivalenti;

b. una parziale detassazione se le sopravvenienze attive sono maturate per effetto di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento e procedure estere equivalenti.

La detassazione non opera in via estensiva

La circostanza che il legislatore abbia qualificato, nel 2021, il concordato semplificato come “nuova tipologia di concordato preventivo”, non basta ad applicare “in via estensiva” a tale procedura la disciplina fiscale di favore che l’art. 88, c. 4-ter, primo periodo del TUIR prevede in modo specifico in relazione al concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (ovvero corrispondenti procedure estere).

Il testo integrale della risposta agenziale è disponibile nella sezione Leggi e Prassi di questo giornale.

Redazione redigo.info

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