Con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla ripetibilità dell’indennità di disoccupazione percepita da un lavoratore, quando il giudice dichiara nullo il termine apposto a un contratto a tempo determinato e dispone la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso la restituzione della NASpI, rilevando che nel periodo tra la cessazione del contratto a termine e la riammissione in servizio il lavoratore non aveva ricevuto retribuzioni né contributi. I giudici avevano anche evidenziato che l’indennità risarcitoria spettante copriva in modo forfettario il danno da illegittima apposizione del termine.
La Cassazione, nel segnalare il contrasto interpretativo con l’ordinanza n. 22985/2024, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite. Da un lato, una parte della giurisprudenza aveva sostenuto l’obbligo di restituzione della NASpI; dall’altro, una diversa corrente riteneva che il lavoratore mantenesse lo stato di disoccupazione involontaria fino alla concreta ripresa dell’attività.
Le Sezioni Unite hanno confermato che l’indennità di disoccupazione tutela lo stato di bisogno causato dalla perdita involontaria della retribuzione. Questo stato permane finché il lavoratore non torna effettivamente al lavoro, a prescindere dalla successiva decisione giudiziale sulla nullità del termine.
L’indennità risarcitoria prevista dall’art. 28, comma 2, del D.lgs. 81/2015 (già art. 32, L. 183/2010) riguarda esclusivamente il piano del rapporto di lavoro. Tale indennità, pur coprendo danni patrimoniali e contributivi, non sostituisce la NASpI, che invece rientra nel rapporto previdenziale tra INPS e lavoratore.
La Corte ha infine ribadito, anche con la sentenza n. 23476/2025, che per la NASpI conta la situazione di fatto e non quella giuridica. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe non dare seguito all’ordine giudiziale di reintegra, lasciando il lavoratore in uno stato di bisogno effettivo e meritevole di tutela previdenziale.
Redazione redigo.info