L’INAIL, con la circolare n. 48 del 18 settembre 2025, ha provveduto alla rivalutazione delle prestazioni economiche nel settore industria, con decorrenza dal 1° luglio 2025. In tale occasione, sono stati aggiornati anche gli importi del minimale e del massimale di rendita, fissati rispettivamente a 20.426,70 euro e 37.935,30 euro.
Lavoratori area dirigenziale
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera, utilizzata per calcolare il massimale e il minimale della retribuzione annua, è stabilita in 126,45 euro, corrispondenti a 3.161,28 euro su base mensile.
Per quanto riguarda il contratto part-time, la retribuzione convenzionale oraria è stabilita in 15,81 euro.
Lavoratori con minimale di rendita
Per le seguenti categorie:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impiegati in attività socialmente utili o di pubblica utilità;
- partecipanti a tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro e coinvolti in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari,
la retribuzione convenzionale è stabilita in 68,09 euro al giorno, pari a 1.702,23 euro mensili.
Partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari che partecipano all’impresa familiare, la retribuzione convenzionale è fissata in 68,36 euro giornalieri, pari a 1.709,07 euro mensili.
Lavoratori parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati, il limite minimo e massimo della retribuzione mensile è stabilito, rispettivamente, in 1.702,23 euro e 3.161,28 euro.
Lavoratori del settore sportivo
In seguito alla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo, introdotta dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, a partire dal 1° luglio 2024, per i lavoratori subordinati del settore sportivo che svolgono attività sportiva retribuita, sia in ambito professionistico sia dilettantistico, ai fini del calcolo del premio assicurativo si applicano i criteri previsti dall’art. 34, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto.
Redazione redigo.info