Scade a fine mese (31 ottobre) il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.
L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023, riconosciuta a regime (dunque divenuta strutturale), dal 1° gennaio 2024 a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995).
È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.
L’importo dell’ISCRO
L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
E’ possibile fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non è, viceversa, fattibile richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione. L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.
Incompatibilità
L’ISCRO è incompatibile con: trattamenti pensionistici; NASpI; DIS-COLL; Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.
Per il 2025 a fine mese, per il 2026 INPS deciderà
Nel 2026, l’INPS darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.
Redazione redigo.info