Intervista al Presidente Carulli sul Decreto CAM Edilizia 2025: il riconoscimento formale e premiante delle competenze del progettista

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Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi è oggi un requisito obbligatorio in tutte le gare del settore edilizio pubblico. Un quadro normativo articolato, che richiede professionisti esperti, con competenze certificate. Ne parliamo con l’arch. Anna Carulli, Presidente nazionale INBAR.

Anna Carulli | Dalila Cuoghi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il Decreto di aggiornamento dei CAM Edilizia emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, entra in vigore dal 2 febbraio 2026.

I criteri specifici contenuti nell’Allegato Tecnico rafforzano il ruolo dei professionisti negli appalti pubblici, valorizzando le competenze certificate nella progettazione sostenibile.

Decreto CAM Edilizia 2025: il riconoscimento formale e premiante delle competenze del progettista

Presidente Carulli, il nuovo decreto CAM Edilizia rafforza in modo evidente il ruolo del progettista negli appalti pubblici verdi. Qual è, dal suo punto di vista, il cambiamento più rilevante rispetto al passato?

Il cambiamento più significativo è senza dubbio il riconoscimento formale e premiante delle competenze del progettista, in particolare nell’ambito dell’edilizia sostenibile.

Rispetto ai CAM 2022, il nuovo decreto struttura in modo più chiaro i criteri di premialità legati alla qualificazione professionale del singolo progettista o del team di progettazione, fondata su esperienze pregresse dimostrabili in edilizia sostenibile (§ 2.6.1) e su competenze tecniche certificate (§ 2.6.2).

Non si tratta più soltanto di garantire il rispetto di requisiti minimi, ma di valorizzare soluzioni progettuali in grado di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’intervento, andando oltre l’efficienza energetica e includendo aspetti quali l’impiego di materiali riciclati, la valutazione del ciclo di vita dell’edificio e l’analisi dei costi lungo l’intero ciclo di vita.

Nei nuovi CAM viene rafforzato il ruolo del progettista e, soprattutto, vengono valorizzate in modo esplicito le competenze in materia di sostenibilità. Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di strumenti come il Life Cycle Assessment (LCA) e il Life Cycle Costing (LCC), che consentono di valutare l’intero ciclo di vita dell’edificio.

In realtà, alcune stazioni appaltanti avevano già introdotto questi criteri nelle procedure di gara negli anni scorsi, richiedendo la valutazione dell’impronta ecologica e la redazione di una relazione di sostenibilità basata su analisi LCA. Oggi, però, questi strumenti trovano un riconoscimento più strutturato e coerente nel decreto CAM.

L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità del progetto e una verifica più solida delle competenze del progettista. In questo senso, vengono premiate non solo le soluzioni progettuali adottate, ma anche le qualifiche professionali del progettista, del team coinvolto e anche della manodopera.

Nei nuovi CAM Edilizia la certificazione delle competenze segna davvero un punto di svolta per la qualità del progetto pubblico?

Assolutamente sì. Il decreto riconosce e valorizza il progettista in possesso di una certificazione delle competenze, rilasciata da un organismo accreditato per lo specifico schema e riconosciuto da ACCREDIA, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, che attesta la competenza professionale in termini di conoscenze, abilità, responsabilità e autonomianell’ambito della progettazione sostenibile.

È un passaggio che considero epocale, perché introduce una selezione qualitativa fondata sul merito e sulla capacità di governare processi complessi, come quelli legati alla sostenibilità, all’economia circolare e alla riduzione dell’impatto ambientale degli interventi pubblici.

È una sfida importante, soprattutto per la pubblica amministrazione, che oggi rappresenta spesso l’anello debole della filiera e necessita di formazione specifica. Ma è anche un’opportunità straordinaria per valorizzare le competenze professionali e costruire una nuova qualità del progetto pubblico.

Progettisti esperti CAM: abilitazione professionale e iscrizione all’albo professionale

Il § 1.3.4 richiede che la progettazione e la direzione lavori degli interventi siano affidate a soggetti competenti ed esperti, abilitati all’esercizio della professione. Alla luce di questa formulazione, è corretto ritenere che sia richiesta anche l’iscrizione all’albo professionale di competenza? Qual è l’interpretazione da adottare?

È un punto delicato ma importante. Il decreto stabilisce che i soggetti incaricati della progettazione e della direzione lavori debbano essere abilitati all’esercizio della professione, come previsto dalla normativa vigente.

Nella pubblica amministrazione sono spesso presenti figure abilitate all’esercizio della professione ma non iscritte agli ordini professionali, che hanno maturato competenze elevate e consolidate sui temi della sostenibilità ambientale e dell’edilizia sostenibile.

Tuttavia, con l’accreditamento e l’allineamento ai requisiti di ACCREDIA, il quadro si è fatto più stringente. Oggi la certificazione delle competenze richiede l’iscrizione all’albo professionale. Per qualcuno questo può rappresentare un limite, ma risponde all’esigenza di garantire standard elevati e uniformi nell’ambito degli appalti pubblici.

Oggi, il candidato che intende sostenere l’esame di certificazione come esperto CAM deve essere iscritto a un Albo, Ordine o Collegio professionale e dimostrare almeno cinque anni di esperienza lavorativa recente nell’ambito della progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico.

Non si tratta di un’esasperazione del sistema di certificazione, come è stato più volte chiarito anche dai rappresentanti degli ordini professionali a livello nazionale, ma di un cambio culturale: vengono premiate le competenze reali e verificabili dei professionisti appartenenti agli ordini, in particolare di coloro che possono essere riconosciuti come esperti CAM in progettazione sostenibile.

Per quanto riguarda gli organismi di certificazione, è infine importante sottolineare che il sistema è aperto e concorrenziale: non esiste alcun monopolio e il mercato rimane accessibile a più organismi, purché regolarmente accreditati. A questo proposito, la Circolare ACCREDIA n. 38 di febbraio 2025 ha chiarito e aggiornato il quadro rispetto alla precedente (n.42/2024), specificando in modo puntuale il ruolo degli organismi di certificazione e degli schemi applicabili.

Diventare esperto CAM: certificazione e ambiti di specializzazione

La certificazione di Esperto CAM riguarda esclusivamente l’edilizia o è estesa anche ad altri ambiti specialistici, come le infrastrutture e il verde pubblico, per i quali esistono CAM dedicati?

Il CAM Edilizia rappresenta il quadro di riferimento principale, ma il sistema di certificazione riconosce e valorizza anche ulteriori ambiti specialistici.

Come ribadito dalla stessa Circolare Informativa ACCREDIA n. 38/2025 , la certificazione delle competenze può essere rilasciata per i seguenti ambiti di specializzazione:

  • Settore Edilizia – rif. CAM Edilizia (recentemente aggiornati)
  • Settore Infrastrutture – rif. CAM Strade (aggiornati a dicembre 2024)
  • Settore Verde pubblico – rif.CAM Verde Pubblico(in fase di aggiornamento)

Questa articolazione consente ai professionisti di orientare in modo mirato il proprio percorso di specializzazione: un ingegnere può focalizzarsi sulle infrastrutture, un architetto paesaggista o un agronomo sul verde pubblico, un ingegnere ambientale sugli aspetti di sostenibilità complessiva degli interventi, etc.

Si tratta di un sistema che premia la specializzazione senza frammentare il quadro normativo, offrendo al contempo la possibilità di percorsi di certificazione integrati. Personalmente, ad esempio, ho scelto di certificarmi in tutte e tre le aree, proprio per disporre di una visione completa e coerente dei processi legati alla progettazione sostenibile.

Valutazione della competenza tecnica del progettista

Come viene valutata la competenza tecnica del progettista?

La competenza tecnica è valutata sulla base del curriculum professionale e delle esperienze dimostrabili. Si richiede un’esperienza documentata di almeno cinque anni nella progettazione sostenibile. Negli ultimi anni, anche grazie ai bandi PNRR, molti professionisti hanno maturato esperienze significative in questo ambito.

Per chi vanta un’esperienza pluridecennale, ad esempio nell’applicazione volontaria di protocolli di sostenibilità o in contesti regionali dove sono obbligatori determinati sistemi di valutazione, il curriculum rappresenta un elemento fortemente qualificante. Tuttavia, resta necessaria la certificazione delle competenze secondo la UNI EN ISO/IEC 17024.

Relazione CAM di progetto: funzione, contenuti e responsabilità

La relazione CAM di progetto è una clausola contrattuale obbligatoria nell’affidamento dei servizi di progettazione e spetta al progettista aggiudicatario redigerla. Qual è il valore di questo documento?

La relazione CAM di progetto è lo strumento fondamentale per dimostrare l’applicazione dei criteri ambientali. Non è più una semplice linea guida, ma una vera e propria procedura di verifica, che accompagna l’intervento dalla progettazione alla realizzazione in cantiere.

La relazione descrive il contesto tecnico, giustifica le scelte progettuali, valorizza le applicazioni dei CAM ed esplicita eventuali deroghe, che devono sempre essere motivate. In fase di fattibilità individua i requisiti da applicare e i mezzi di prova che l’appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori.

Coinvolge tutti gli attori del processo, incluse imprese e operatori di cantiere, soprattutto nei casi di demolizione e ricostruzione. Tutto deve essere rendicontato: non esistono scorciatoie.

Nel nuovo anno, saranno sicuramente disponibili delle linee guida dedicate, con istruzioni operative puntuali per la redazione della relazione CAM.

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/esperto-cam-in-progettazione-sostenibile-certificazione-e-criteri-premianti-nei-nuovi-cam-edilizia/

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Istituto Nazionale di Bioarchitettura

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Ultimo aggiornamento

17 Dicembre 2025 17:40
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