L’INPS, con il messaggio n. 964 del 19 marzo 2026, ci informa che a partire dal mese di competenza di marzo 2026 entrano ufficialmente in vigore le nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia e del relativo conguaglio economico all’interno del flusso Uniemens. Il presente messaggio dà seguito a quanto già anticipato con le precedenti comunicazioni di ottobre e dicembre 2025, in particolare con i messaggi n. 3029 e 3743.
Il rinvio, inizialmente disposto per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove procedure, lascia ora spazio all’avvio definitivo del sistema aggiornato, destinato ai rapporti di lavoro dipendente nel settore privato. Tuttavia, per agevolare la fase di prima applicazione ed evitare possibili criticità operative, è stata prevista una disciplina transitoria.
In questa fase iniziale, i datori di lavoro potranno adottare modalità alternative nella compilazione dei dati relativi agli eventi di malattia. In particolare, anche in presenza di certificato telematico, sarà possibile indicare la data di inizio della malattia in alternativa al PUC (Protocollo Unico Certificato). In via eccezionale, sarà inoltre consentito utilizzare il valore “N”.
L’utilizzo del valore “N” comporta specifiche modalità di compilazione degli elementi del flusso Uniemens. In dettaglio:
- nell’elemento <InfoAggEvento> dovrà essere indicato il valore “N”, valorizzando l’attributo TipoInfoAggEvento con “CM”;
- nell’elemento <MotivoEvento> dovrà essere riportato “N”, senza specificare l’attributo “TipoMotivoEvento”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito “N”, omettendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”.
L’Istituto ha precisato che questa flessibilità avrà carattere temporaneo. Con un successivo messaggio sarà infatti comunicata la conclusione del periodo transitorio e la conseguente dismissione del valore “N”.
A regime, la data di inizio malattia indicata in alternativa al PUC assumerà un significato preciso: sarà considerata come indicativa della presenza di un certificato cartaceo, in linea con quanto già chiarito nelle precedenti disposizioni.
Redazione redigo.info