L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime agevolativo applicabile ai lavoratori impatriati, segnando una netta discontinuità rispetto all’interpretazione seguita in passato. Il documento affronta uno dei profili più dibattuti della disciplina, chiarendo che, ai fini dell’accesso al beneficio, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile prodotto nel territorio dello Stato.
Pertanto, il nuovo impianto normativo abolisce questo collegamento e consente l’applicazione del regime anche quando il lavoratore si trasferisce in Italia per svolgere l’attività lavorativa a favore del medesimo soggetto, residente o non residente, presso il quale era impiegato all’estero prima del rientro. L’agevolazione risulta inoltre applicabile nel caso in cui l’attività sia prestata in favore di un soggetto appartenente al medesimo gruppo societario.
La norma, tuttavia, introduce condizioni più stringenti nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro con lo stesso datore o gruppo. In tali circostanze, il periodo minimo di permanenza all’estero, ordinariamente pari a tre anni, è esteso a sei o a sette anni, a seconda che il rientro avvenga o meno presso il medesimo soggetto per il quale il lavoratore aveva già svolto attività in Italia prima del trasferimento all’estero.
I chiarimenti forniti con questa risposta ad interpello si pongono in linea con quanto già affermato nella risposta n. 66 del 2025 e contribuiscono a ridurre le incertezze interpretative emerse nella prima fase applicativa della riforma. Nel complesso, l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria rafforza l’attrattività del regime per i lavoratori impatriati e conferma l’obiettivo del legislatore di favorire il rientro in Italia di professionalità qualificate nel contesto internazionale della mobilità del lavoro e della concorrenza fiscale europea attuale odierna.
Redazione redigo.info